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Sentenza

Sentenza n. 13184/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto ministeriale del 26 gennaio 2020 di rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana - -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202006630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza dopo avere valorizzato, sulla base di un rapporto informativo dei Carabinieri, due notizie di reato riguardanti minaccia e lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Prima dell’adozione del diniego, l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, senza ricevere osservazioni. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e carenza di motivazione, senza illustrare né in sede procedimentale né nel ricorso le concrete vicende fattuali sottostanti agli episodi penali valorizzati dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista come facoltà dall’art. 9, comma 1, della l. 91/1992, implica un’amplissima discrezionalità amministrativa circa l’idoneità del richiedente al definitivo inserimento nella comunità nazionale, anche in relazione alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale, al rispetto dell’identità nazionale e delle regole di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e debole: riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare illogicità, irrazionalità o ingiustizia manifesta, omettendo di rappresentare le circostanze concrete degli episodi penali e le condotte sottostanti. Il Collegio ha ritenuto quindi legittimo che tali pregiudizi, anche se risalenti e successivi alla domanda, fossero valutati come indicativi della non adeguatezza del richiedente a un stabile inserimento nella comunità nazionale. È stata comunque riconosciuta la possibilità di presentare una nuova domanda, che potrà essere rivalutata alla luce del tempo trascorso e dell’eventuale ulteriore integrazione sociale. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di rappresentare elementi contrari al diniego; nel caso concreto non sono state presentate osservazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, diretto a verificare se il richiedente sia stabilmente integrato nella comunità nazionale e possieda qualità compatibili con la sicurezza, la convivenza civile e i valori identitari dello Stato.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; esso verifica soltanto la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti valorizzati e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
  • Pregiudizi di carattere penale possono essere valutati dall’amministrazione non soltanto secondo la loro rilevanza penalistica, ma anche in relazione alle concrete condotte e alla prognosi di stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
  • Chi impugna un diniego di cittadinanza deve allegare e dimostrare in modo concreto gli elementi idonei a evidenziare illogicità, irrazionalità o ingiustizia manifesta della valutazione amministrativa, illustrando le circostanze fattuali sottostanti agli episodi valorizzati nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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