Cassazione Penale, Sentenza n. 41497/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Verona non aveva convalidato l'arresto eseguito il 21/07/2025 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ritenendo che la condotta fosse limitata a insulti volgari senza violenze o minacce. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il giudice ha travisato i fatti: gli agenti intervenuti avevano riferito che l'arrestato aveva afferrato una tazzina per colpirli e aveva poi strattonato uno di essi, oltre ad aver assunto atteggiamenti minacciosi anche nei confronti dei datori di lavoro e mostrato estrema agitazione, circostanze che giustificavano l'arresto facoltativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato, ha riscontrato un travisamento dei fatti da parte del giudice di merito e ha richiamato il corretto parametro di controllo per la convalida degli arresti facoltativi (controllo di mera ragionevolezza, senza sostituirsi alla valutazione della polizia giudiziaria). Considerata la natura ormai esaurita della fase, la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha ricondotto alla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale la condotta consistita nell'afferrare una tazzina con intento offensivo e nello strattonare un agente, ritenendola idonea ad ostacolare l'azione degli ufficiali e dunque a giustificare l'arresto.
art. 657 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla "fungibilità" della detenzione: il pubblico ministero ha interesse a impugnare le ordinanze di mancata convalida per evitare che una privazione illegittima della libertà personale possa essere utilizzata dall'indagato per vantaggi (es. detrazione della pena) o per domande di riparazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Koraj; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006 Oprea; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015 Morelli)
Emerge il principio secondo cui, in tema di convalida di arresto facoltativo, il giudice deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella posizione di chi ha operato l'arresto e non sostituirsi alla valutazione della polizia giudiziaria né procedere a un nuovo accertamento della responsabilità penale.
Massime di principio
- In caso di arresto facoltativo in flagranza il giudice della convalida compie un controllo di mera ragionevolezza: verifica se, alla luce degli elementi noti al momento, la decisione di procedere all'arresto rientri nella discrezionalità della polizia giudiziaria, senza rivalutare ex novo i fatti.
- Condotte che includono tentativi di aggressione materiali (es. afferrare oggetti per colpire, strattonare agenti) possono integrare la resistenza a pubblico ufficiale e giustificare la convalida dell'arresto anche se accompagnate da insulti verbali.
- Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare le ordinanze di mancata convalida per tutelare l'ordine pubblico, la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e per evitare effetti giuridici derivanti da detenzioni eventualmente illegittime (detrazione pena, riparazione).
- Quando la fase processuale relativa all'arresto è esaurita e la verifica sarebbe meramente formale, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida ove ricorrano i presupposti per farlo.
- Il giudice di merito, nel valutare la convalida, deve considerare la gravità dell'atto e la pericolosità del soggetto in base agli elementi disponibili al momento dell'intervento, anche se non tutti gli aspetti saranno poi rilevanti in sede di responsabilità penale.
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