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Sentenza

Sentenza n. 7368/2026 - Roma, Sezione 3T

Per l’esecuzione della sentenza n. 4280/2025 - RG n. 43336/2024, pubblicata in data 08/04/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cristina Pangia, notificata in data 04.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2026. ordinare l’ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’accredito di euro • D’AVERSA MASSIMILIANO Euro 1.500,00 • BENEDETTI PAOLA Euro 2.500,00 • PARTIPILO PAOLO Euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore delle parti ricorrenti derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202601464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I lavoro, che aveva riconosciuto in loro favore somme di euro 1.500,00, euro 2.500,00 ed euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione, in relazione alla disposizione di cui all'art. 78 del d.l. 112/2008 e ai successivi decreti attuativi. Hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero, pur costituendosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della decisione né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché i ricorrenti avevano allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito elementi contrari o chiarimenti sull'esecuzione, il TAR ha ritenuto provata l'inerzia e ha condannato l'amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione, anche superando l'eventuale dissenso di altre amministrazioni, entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendo che essa possa essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 78 d.l. 112/2008

    La disposizione è indicata nel titolo esecutivo quale fonte della pretesa economica riconosciuta ai ricorrenti; il TAR non ne interpreta autonomamente il contenuto, limitandosi a ordinare l'esecuzione della sentenza civile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva per l'inottemperanza, ma nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per applicarla, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il titolo provenga dal giudice del lavoro.
  • L'ottemperanza a una sentenza civile emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo accerta l'inadempimento o l'elusione del giudicato e ne impone l'attuazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento del titolo giudiziale e l'amministrazione debitrice, pur costituita, non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, l'inerzia può essere accertata alla luce della distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta con la pronuncia che ordina l'esecuzione del giudicato, potendo essere richiesta e valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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