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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 136 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla clausola di standstill applicabile alle partecipazioni in società intermedie stabilite in paesi terzi. Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi - Clausola di standstill - Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi - Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente - Redditi di una società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro - Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro - Restrizione alla libera circolazione dei capitali - Giustificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'inclusione nella base imponibile tedesca di X GmbH dei redditi finanziari passivi realizzati dalla società svizzera Y, qualificata come società intermedia estera a bassa imposizione. X sosteneva che tale imputazione fiscale, applicabile alle partecipazioni in società di paesi terzi, violasse la libera circolazione dei capitali prevista dall'articolo 63 TFUE. Il giudice del rinvio chiedeva inoltre se la clausola di standstill dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE consentisse di mantenere la restrizione esistente al 31 dicembre 1993, nonostante successive modifiche legislative, e se fosse rilevante il fatto che tali modifiche fossero state abrogate prima di trovare applicazione pratica.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la clausola di standstill può mantenere applicabile una restrizione relativa a investimenti diretti verso paesi terzi già vigente, nella sostanza, il 31 dicembre 1993, anche se successivamente la normativa è stata estesa a partecipazioni di portafoglio. Tuttavia, una modifica sostanziale successiva può interrompere la continuità richiesta dalla clausola, salvo che la modifica, pur formalmente entrata in vigore, non sia mai stata applicabile ai movimenti transfrontalieri perché la sua applicabilità era stata differita e la norma sia stata abrogata prima dell'applicazione. Quanto al merito fiscale, l'articolo 63 TFUE non impedisce, in linea di principio, l'imputazione al residente dei redditi passivi di una società situata in un paese terzo a bassa imposizione. La misura è però compatibile solo se il contribuente può dimostrare che la partecipazione non costituisce un'operazione artificiosa, quando esista un quadro convenzionale efficace che consenta alle autorità fiscali di verificare le informazioni fornite. Spetta al giudice nazionale verificare tale quadro e la continuità normativa. La Corte non ha quindi definito direttamente l'imposta dovuta da X, ma ha fornito i criteri vincolanti per la decisione nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 63, paragrafo 1, TFUE

    Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi.

    La norma vieta, in linea generale, misure fiscali idonee a dissuadere i residenti dall'investire in società di paesi terzi. L'imputazione automatica dei redditi passivi esteri costituisce una restrizione, ma può essere giustificata a determinate condizioni.

  • Articolo 64, paragrafo 1, TFUE

    Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 ... che implichino investimenti diretti.

    La clausola di standstill consente di mantenere restrizioni già esistenti, nella sostanza, al 31 dicembre 1993, purché riguardino investimenti diretti e siano rimaste ininterrottamente nell'ordinamento. L'estensione successiva a investimenti di portafoglio non elimina automaticamente la protezione della clausola per gli investimenti diretti.

  • Articolo 65, paragrafi 1, lettera a), e 3, TFUE

    Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria...

    Le differenze fiscali fondate sul luogo di investimento sono ammesse solo se riguardano situazioni non comparabili oppure se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e non costituiscono discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.

  • AStG 2006, articoli 7, paragrafi 6 e 6a, e 8, paragrafo 3

    I redditi intermedi da investimento di capitale ... sono imponibili ... qualora un contribuente ... detenga ... una partecipazione almeno pari all'1%.

    La normativa tedesca imputava al residente, proporzionalmente alla partecipazione, i redditi passivi realizzati da una società estera a bassa imposizione, anche senza distribuzione degli utili. La soglia dell'1% e l'automatismo applicativo erano rilevanti per valutare la restrizione.

  • Legge tedesca StSenkG 2000

    La modifica legislativa del 2000 aveva profondamente ristrutturato il regime fiscale delle società intermedie. Se divenuta effettivamente applicabile, avrebbe potuto interrompere la continuità della restrizione esistente nel 1993.

  • Legge tedesca UntStFG 2001

    La legge del 2001 aveva sostituito la riforma precedente con una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 1993. La sua incidenza sulla clausola di standstill dipendeva dal fatto che la modifica del 2000 fosse stata realmente applicabile prima dell'abrogazione.

Massime di principio

  • Per applicare la clausola di standstill occorre verificare separatamente la natura dell'investimento, la situazione normativa al 31 dicembre 1993, la sostanziale identità della restrizione e la continuità temporale della disciplina.
  • L'estensione successiva di una norma a partecipazioni di portafoglio non fa venir meno automaticamente la clausola di standstill per gli investimenti diretti già coperti dalla restrizione originaria.
  • Una modifica legislativa sostanziale normalmente interrompe la continuità della restrizione dal momento della sua entrata in vigore; ciò può non accadere se la sua applicabilità è stata differita e la norma è stata abrogata prima di poter produrre effetti sui movimenti di capitali.
  • La tassazione per trasparenza dei redditi passivi di società estere situate in paesi a bassa imposizione può essere giustificata dalla prevenzione dell'elusione fiscale e dalla tutela della potestà impositiva, ma non può basarsi soltanto su una presunzione assoluta fondata sulla bassa imposizione o sulla natura passiva dei redditi.
  • Quando esiste uno scambio effettivo di informazioni con il paese terzo, il contribuente deve poter dimostrare, senza oneri amministrativi eccessivi, le ragioni commerciali e l'effettività economica dell'investimento.
  • Se manca un quadro convenzionale o amministrativo che consenta alle autorità fiscali di verificare le informazioni provenienti dal paese terzo, lo Stato può legittimamente limitare o negare la possibilità di superare l'imputazione fiscale automatica.
  • La mera detenzione di una partecipazione in una società estera non prova da sola l'elusione: occorre valutare se l'operazione sia artificiosa, priva di giustificazione commerciale o finalizzata principalmente a trasferire utili verso un paese a bassa imposizione.

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