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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR relativa al diniego tacito dell'accertamento di conformità e alle ordinanze di demolizione e di accertamento dell'inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 395, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a., deducendo un errore di fatto nella sentenza revocanda. Il CGARS aveva ritenuto che la nota comunale del 28 luglio 2020, contenente il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di sanatoria con prescrizioni, riguardasse una seconda e distinta pratica di accertamento di conformità, avviata con la nota del 28 gennaio 2019, e fosse quindi estranea al procedimento relativo all'istanza del 2013. La ricorrente ha sostenuto, invece, che la nota del 2019 costituiva soltanto una sollecitazione al riesame della precedente decisione tacita di diniego e che esisteva un'unica pratica di sanatoria. Ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatto il proprio interesse dall'intervento comunale.

La decisione

Il CGARS ha accolto la revocazione, ritenendo integrato l'errore di fatto revocatorio. La sentenza revocanda si fondava sull'erronea supposizione dell'esistenza di due distinte pratiche di sanatoria, mentre dagli atti risultava che la nota del 28 gennaio 2019 era un atto propedeutico alla sollecitazione del riesame della precedente decisione tacita di diniego e non l'avvio di un nuovo procedimento; la successiva nota del 28 luglio 2020 riguardava quindi la medesima istanza del 2013. L'errore era decisivo perché aveva determinato il rigetto dell'appello. Il Collegio ha precisato che l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione materiale degli atti, riguardi un punto non controverso, non sia il risultato di una valutazione giuridica o fattuale controversa e sia decisivo; la verifica deve essere compiuta mediante l'esame complessivo della motivazione. Nella fase rescissoria, il Collegio ha rilevato che l'accertamento di conformità era ancora pendente e che il parere favorevole del responsabile del procedimento costituiva un atto endoprocedimentale, non sufficiente a travolgere le ordinanze di demolizione e di accertamento dell'inottemperanza, effetto producibile soltanto dal rilascio del provvedimento finale di sanatoria. Ha quindi revocato la sentenza del CGARS e, in parziale riforma della sentenza del TAR, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado limitatamente all'impugnazione del diniego tacito della sanatoria, non essendo però ancora intervenuta una piena soddisfazione dell'interesse sostanziale. Ha riconosciuto un effetto conformativo che consente alla società di ottemperare alle prescrizioni comunali per ottenere il provvedimento finale. Le spese di tutti i gradi sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione”; iii) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto quando la decisione dipenda da una svista percettiva su un dato materiale, non controverso e decisivo degli atti processuali; non può essere utilizzata per contestare valutazioni giuridiche o la ricostruzione di fatti controversi.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    In coerenza con i predetti tre criteri discretivi, è stato affermato dal Consiglio di Stato che «rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo».

    L'errore revocatorio può riguardare anche l'omessa pronuncia o l'estensione della decisione a domande o eccezioni inesistenti, quando ciò dipenda da una svista sulla percezione materiale degli atti.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Con riguardo al caso in esame, la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha statuito che la nota assunta al prot. n. 59298 del 28 luglio 2020 con la quale il responsabile del procedimento esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sanatoria presentata dall’interessata, imponendo talune prescrizioni sarebbe riferibile a un’altra richiesta di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 avviato con la nota prot. n. 9466 del 28 gennaio 2019.

    Il diniego tacito sull'istanza di accertamento di conformità è collegato al procedimento originario; la nota successiva deve essere valutata come riesame della medesima istanza e non come pratica autonoma, se gli atti dimostrano l'unicità del procedimento.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La proposizione dell'esercizio dei poteri di autotutela, dunque, non è, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera "possibilità", ma si giustifica, altresì, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di definitiva inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, ove non tempestivamente contestati.

    L'iniziativa privata volta all'autotutela ha natura di mera sollecitazione e non impone all'amministrazione di avviare o concludere un procedimento di annullamento d'ufficio; il riesame resta officioso e discrezionale.

  • art. 2 c.p.a.

    Siffatta prospettiva è coerente con il principio costituzionale disciplinante le modalità di esercizio del potere giurisdizionale azionato, ossia quello del giusto processo, che contraddistingue il processo amministrativo ai sensi dell’artt. 111 della Costituzione e dell’art. 2 c.p.a., non tollerando, in ragione della parità delle parti dinanzi al giudice e del rispetto del contraddittorio, che dall’evidente erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti discenda una posizione di indebito vantaggio dell’una parte processuale rispetto all’altra.

    La revocazione per errore di fatto tutela la correttezza del giudizio e impedisce che una falsa percezione degli atti produca un indebito vantaggio processuale in contrasto con il giusto processo.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice fonda la decisione su una falsa percezione materiale degli atti processuali, ritenendo esistente un documento o un fatto documentale inesistente, oppure inesistente un documento o fatto documentale provato; l'errore deve riguardare un punto non controverso, non consistere in una valutazione giuridica o nella soluzione di una controversia fattuale ed essere decisivo per la pronuncia.
  • La verifica dell'errore revocatorio deve essere svolta considerando l'ordito complessivo della motivazione e non singoli passaggi isolati, per accertare se il giudice abbia realmente percepito il petitum e il thema decidendum.
  • L'errore di fatto revocatorio può riguardare anche la violazione del principio del chiesto e pronunciato quando, per svista percettiva, il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda oppure decida su domande o eccezioni non presenti negli atti processuali.
  • L'istanza privata diretta a sollecitare l'annullamento d'ufficio non determina un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere: l'autotutela è esercitata d'ufficio e discrezionalmente, sicché la richiesta del privato ha valore di mera sollecitazione.
  • Il parere favorevole del responsabile del procedimento relativo a un'istanza di accertamento di conformità, se atto endoprocedimentale e non provvedimento finale di sanatoria, non è sufficiente a travolgere l'efficacia di una precedente ordinanza di demolizione o dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza; tale effetto può derivare soltanto dal rilascio del provvedimento finale di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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