Sentenza n. 220/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4913/2024 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, notificata all’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute in loro favore. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che il titolo azionato era passato in giudicato, che era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato a pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal giudicato, oltre agli accessori dovuti. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell’Amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, ritenuti fatti notori. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in complessivi 2.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto nel giudicato presupposto.
art. 14 legge n. 669/1996
Il decorso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta nel caso concreto, in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato quale fondamento della rilevanza notoria della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico ai fini del rigetto della penalità di mora.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
È richiamato dal giudicato presupposto per la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute.
art. 22 legge n. 724/1994
Richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 agli accessori dovuti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso di tale termine.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione inottemperante non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione può essere negata, nel caso concreto, alla luce delle circostanze valutate dal giudice, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
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