Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4913/2024 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro;

Giustizia amministrativa202501670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, notificata all’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute in loro favore. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato che il titolo azionato era passato in giudicato, che era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato a pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal giudicato, oltre agli accessori dovuti. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell’Amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, ritenuti fatti notori. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in complessivi 2.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto nel giudicato presupposto.

  • art. 14 legge n. 669/1996

    Il decorso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta nel caso concreto, in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento della rilevanza notoria della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico ai fini del rigetto della penalità di mora.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    È richiamato dal giudicato presupposto per la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    Richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 agli accessori dovuti.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso di tale termine.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione inottemperante non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione può essere negata, nel caso concreto, alla luce delle circostanze valutate dal giudice, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.