Sentenza del 18/01/2017 n. 1107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia relativa ad accertamenti IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1999 e 2000. Contestava, da un lato, la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di autovetture nuove, sostenendo che il ritiro di autovetture usate con procura a vendere non integrasse una permuta e che il prezzo imponibile potesse essere ridotto del valore dell'usato. Contestava, dall'altro, la valutazione dei contratti di finanziamento, dai quali l'Ufficio aveva desunto un prezzo delle autovetture superiore a quello fatturato. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, contestava invece il rigetto della ripresa relativa ai lavori di riparazione eseguiti in garanzia, sostenendo che i relativi ricavi dovessero essere imputati all'esercizio di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale della società, rilevando carenze di autosufficienza, mancata trascrizione dei documenti rilevanti e insufficiente specificazione delle norme asseritamente violate. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte, il fatto che i ricavi per le riparazioni in garanzia siano divenuti certi e determinabili dopo la chiusura dell'esercizio non è sufficiente a rinviarne l'imputazione: il contribuente deve dimostrare che tali condizioni si siano verificate anche dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione relativa all'esercizio di competenza. La sentenza regionale è stata quindi cassata sul punto e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società relativamente ai maggiori ricavi per riparazioni in garanzia. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti sui quali si fonda la censura e riportarne, quando necessario, il contenuto rilevante, indicando anche dove siano stati prodotti. La mancata trascrizione della procura a vendere e l'assenza di indicazioni sulla sua produzione hanno reso inammissibile la censura.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e argomentazioni specifiche che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme.
Art. 1552, codice civile
Disciplina il contratto di permuta. La Corte ha precisato che, anche qualora il rapporto relativo all'autovettura usata fosse qualificato come mandato a vendere anziché permuta, ciò non avrebbe escluso l'obbligo di fatturare integralmente il prezzo dell'autovettura nuova.
Art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972
Rileva ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni IVA, ma la censura della società è stata ritenuta generica e non adeguatamente correlata alla decisione impugnata.
Art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla disciplina IVA delle operazioni permutative; la Corte non ha accolto la contestazione della società sulla qualificazione dell'operazione e sulla determinazione del corrispettivo.
Art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, nella versione ratione temporis
Richiamato per la determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative. La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione della violazione e per genericità.
Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, oggi art. 109
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, purché la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo obiettivo.
I componenti del reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza. Se la loro esistenza o il loro ammontare non sono ancora certi o oggettivamente determinabili, vanno imputati all'esercizio in cui tali condizioni si verificano. Per superare la regola ordinaria, il contribuente deve dimostrare non solo che la certezza è intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio, ma anche dopo la scadenza del termine per la dichiarazione relativa a quell'esercizio.
Art. 2697, codice civile
L'Ufficio deve provare i fatti posti a fondamento dell'accertamento e la data di ultimazione delle prestazioni, che individua l'esercizio di competenza. Il contribuente che abbia contabilizzato i ricavi in un esercizio diverso deve provare che essi sono divenuti certi e determinabili solo successivamente, anche rispetto al termine di presentazione della dichiarazione.
Art. 366-bis, codice di procedura civile, e art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009
L'obbligo di formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi per i vizi motivazionali non si applicava al ricorso in esame, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata dopo il 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o sintetizzare in modo adeguato i documenti decisivi, indicare dove siano stati prodotti e spiegare puntualmente il rapporto tra il loro contenuto e la censura: in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- Nel commercio di autovetture, il ritiro di un veicolo usato non consente automaticamente di ridurre il prezzo fatturato per il veicolo nuovo. Anche se l'operazione è strutturata come mandato a vendere, il concessionario deve fatturare l'intero prezzo del nuovo e contabilizzare separatamente l'eventuale plusvalenza o minusvalenza sull'usato.
- Ai fini della competenza fiscale, la semplice mancanza di certezza del ricavo alla chiusura dell'esercizio non basta a rinviarne l'imputazione. Occorre dimostrare che il ricavo non fosse certo o oggettivamente determinabile neppure al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
- Quando un ricavo dipende dall'approvazione di un soggetto terzo, come la casa produttrice nelle riparazioni in garanzia, il contribuente deve documentare la data dell'approvazione e il momento in cui il credito è diventato certo e determinabile, confrontandolo con la scadenza della dichiarazione.
- Le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito sono inderogabili sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria: non possono essere spostati ricavi o costi tra esercizi per mera scelta contabile.
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