Corte di giustizia, Sentenza C-395/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 marzo 2025. — E.M.A. e.a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2019/1111 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera e) – Misura relativa alla disposizione dei beni di un minore – Articolo 7 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Articolo 10 – Elezione del foro – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Esclusione riguardante lo stato e la capacità delle persone fisiche – Regole di competenza giurisdizionale previste in un accordo bilaterale tra la Repubblica di Bulgaria e la Federazione russa concluso prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Differenza tra tali regole e quelle previste dal regolamento 2019/1111 – Articolo 351 TFUE – Nozione di “incompatibilità”. — Causa C-395/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’autorizzazione alla vendita di beni immobili di un minore è una misura di protezione rientrante nella responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento Bruxelles II ter. Ne deriva la competenza, in linea di principio, del giudice dello Stato di residenza abituale del minore. La Corte ha inoltre precisato che l’articolo 351 TFUE può consentire, in presenza di un accordo bilaterale preadesione incompatibile e conferente diritti a uno Stato terzo, l’applicazione temporanea di tale accordo anche rispetto al regolamento Bruxelles II ter.
Competenza giurisdizionale per l’autorizzazione alla vendita di beni immobili appartenenti a minori e rapporto tra regolamento Bruxelles II ter e accordo bilaterale preadesione ex articolo 351 TFUE
La questione giuridica
Se un provvedimento giudiziale di autorizzazione, richiesto per conto di un minore, a vendere quote di beni immobili situati in un altro Stato membro rientri nell’ambito del regolamento Bruxelles II ter oppure in quello del regolamento Bruxelles I bis; in particolare, quale foro sia competente. Inoltre, se e in che misura un accordo bilaterale concluso da uno Stato membro con uno Stato terzo prima dell’adesione all’Unione possa derogare al regolamento Bruxelles II ter ai sensi dell’articolo 351 TFUE, anche se non menzionato nel capo VIII del regolamento.
Principio di diritto
L’autorizzazione giudiziale richiesta per conto di un minore per vendere quote di immobili situati in un altro Stato membro rientra nella materia della responsabilità genitoriale, in quanto misura di protezione del minore relativa all’amministrazione, conservazione o alienazione dei suoi beni, e quindi è disciplinata dal regolamento Bruxelles II ter, non dal regolamento Bruxelles I bis; in linea di principio è competente il giudice dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente al momento della domanda. Inoltre, l’articolo 351 TFUE si applica anche ai rapporti tra il regolamento Bruxelles II ter e un accordo bilaterale preadesione con uno Stato terzo non menzionato nel capo VIII del regolamento, purché l’accordo conferisca diritti esigibili dallo Stato terzo; in caso di incompatibilità non eliminabile con interpretazione conforme dell’accordo, lo Stato membro può continuare ad applicare l’accordo fino all’adozione delle misure necessarie a rimuovere l’incompatibilità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 351 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), articolo 1, paragrafo 1, e articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché articolo 24, punto 1
- Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter), articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 1, paragrafo 2, lettera e), articolo 7, paragrafi 1 e 2, articolo 10, paragrafo 1, considerando 10, 19, 20 e 91
- Accordo tra l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale del 19 febbraio 1975, articoli 25 e 30
Autorizzazione alla vendita di immobili di minori e conflitto tra Bruxelles II ter e accordo bilaterale preadesione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in un procedimento di volontaria giurisdizione promosso per ottenere l’autorizzazione a vendere quote di immobili appartenenti a minori residenti abitualmente in Germania. La Corte esamina sia la corretta qualificazione della misura ai fini della competenza internazionale, sia il rapporto tra il regolamento Bruxelles II ter e un accordo bilaterale Bulgaria-URSS del 1975.
Fatti e procedimento principale
Due minori di cittadinanza russa, residenti abitualmente in Germania, avevano ereditato quote di tre beni immobili situati in Bulgaria. Per poter vendere tali quote, con il consenso della madre, era necessaria un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto bulgaro, prima della stipula dell’atto notarile.
Il giudice del rinvio rilevava che la giurisprudenza nazionale non era univoca: alcuni giudici facevano riferimento al diritto interno e all’accordo bilaterale del 1975, mentre il giudice del rinvio dubitava della pertinenza del regolamento Bruxelles I bis e prospettava invece l’applicazione del regolamento Bruxelles II ter. Inoltre, esso chiedeva se l’accordo bilaterale preadesione potesse prevalere sul regolamento UE.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento Roma I, art. 4, par. 1, lett. c), citato ma ritenuto non pertinente alla competenza giurisdizionale;
- il regolamento Bruxelles I bis, art. 1, par. 2, lett. a), e art. 24, punto 1;
- il regolamento Bruxelles II ter, art. 1, par. 1, lett. b), art. 1, par. 2, lett. e), art. 7, parr. 1 e 2, art. 10, par. 1, nonché i considerando 10, 19, 20 e 91;
- l’articolo 351 TFUE;
- l’accordo russo-bulgaro del 19 febbraio 1975, in particolare gli articoli 25 e 30.
Sulla qualificazione della misura: Bruxelles II ter o Bruxelles I bis
La Corte osserva che l’autorizzazione giudiziale richiesta per la vendita di quote immobiliari di un minore è adottata in considerazione dello stato e della capacità del minore e mira a tutelarne l’interesse superiore. Seguendo la propria giurisprudenza precedente, essa afferma che una simile autorizzazione costituisce una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, conservazione o alienazione dei suoi beni.
Per tale ragione, la misura rientra nella materia della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera e), del regolamento Bruxelles II ter. Di conseguenza, resta esclusa dall’ambito del regolamento Bruxelles I bis, che non si applica alle questioni di stato e capacità delle persone fisiche.
Competenza giurisdizionale
Una volta qualificata la misura come materia di responsabilità genitoriale, la regola di competenza applicabile è quella dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter: sono competenti, in linea di principio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente alla data in cui il giudice è adito.
Nel caso concreto, ciò conduce in via generale alla competenza delle autorità giurisdizionali tedesche, essendo la residenza abituale dei minori in Germania.
Articolo 351 TFUE e accordi bilaterali anteriori all’adesione
Quanto alla terza questione, la Corte precisa che l’articolo 351 TFUE disciplina i rapporti tra il diritto dell’Unione e le convenzioni concluse da uno Stato membro con uno o più Stati terzi prima della data di adesione, anche se tali convenzioni non sono menzionate nel capo VIII del regolamento Bruxelles II ter.
La disposizione può operare solo se l’accordo conferisce allo Stato terzo diritti di cui esso possa esigere il rispetto da parte dello Stato membro. In tal caso, qualora l’accordo sia incompatibile con il regolamento e tale incompatibilità non possa essere evitata mediante un’interpretazione conforme dell’accordo al diritto dell’Unione, lo Stato membro può continuare ad applicare l’accordo fino a quando non siano adottate e rese efficaci le misure necessarie per eliminare l’incompatibilità.
La Corte sottolinea che il giudice nazionale deve innanzitutto verificare:
- se l’accordo russo-bulgaro contenga norme che attribuiscono diritti esigibili dalla Federazione russa;
- se tali norme siano incompatibili con il regolamento Bruxelles II ter;
- se l’incompatibilità possa essere evitata con un’interpretazione conforme dell’accordo.
La Corte precisa anche che il giudice nazionale non è tenuto a reinterpretare il diritto dell’Unione in modo conforme all’accordo bilaterale; l’onere riguarda soltanto, per quanto possibile, l’interpretazione dell’accordo in modo conforme al diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’autorizzazione giudiziale a vendere quote immobiliari appartenenti a un minore residente abitualmente in uno Stato membro rientra nel regolamento Bruxelles II ter e, in linea di principio, la competenza spetta al giudice dello Stato di residenza abituale del minore;
- l’articolo 351 TFUE si applica ai rapporti tra il regolamento Bruxelles II ter e un accordo bilaterale preadesione con uno Stato terzo, anche se non menzionato nel capo VIII del regolamento, e può consentire l’applicazione temporanea dell’accordo in caso di incompatibilità non eliminabile, fino all’adozione delle necessarie misure correttive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-647/21
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-48/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-149/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-150/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-152/23
- Sentenza · 6 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-154/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →