Cassazione Civile, Ordinanza n. 16005/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una vicenda familiare e patrimoniale relativa a beni acquistati all'asta: una persona aveva convenuto il presunto prestanome chiedendo la restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto di tre immobili, deducendo che l'accordo originario era nullo e che, non essendo avvenuto il ritrasferimento, sussisteva un indebito. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, era stata accolta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che un precedente giudizio del 1988 non avesse efficacia interruttiva rispetto alla diversa azione di ripetizione di indebito. La Corte di cassazione, con la sentenza poi impugnata per revocazione, aveva accolto il ricorso della parte originariamente attrice, affermando che la domanda del 1988, pur avente petitum diverso, era comunque collegata al medesimo rapporto sostanziale e dunque idonea a interrompere la prescrizione anche per la successiva azione restitutoria. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe travisato il contenuto dell'atto di citazione del 1988, che riguardava solo la mancata restituzione di uno solo dei tre immobili e i relativi danni, non già la restituzione di tutti i beni o delle somme complessivamente versate. I ricorrenti sostenevano che tale errore percettivo fosse decisivo, perché la motivazione sull'efficacia interruttiva della prescrizione si fondava proprio sull'assunto che la domanda precedente avesse investito l'intera vicenda patrimoniale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per revocazione. Ha escluso l'errore di fatto, osservando che il contenuto del giudizio del 1988 era stato correttamente preso in considerazione nella sentenza revocanda, la quale menzionava espressamente la domanda di restituzione di uno degli immobili. Inoltre, la decisione impugnata non si basava su un mero travisamento del petitum, ma su un ragionamento più ampio, fondato sulla connessione causale tra la precedente domanda risarcitoria e il successivo credito restitutorio, cioè sul principio che la domanda giudiziale interrompe la prescrizione per tutti i diritti strettamente ricollegati al medesimo rapporto sostanziale. La questione sollevata dai ricorrenti è stata inoltre qualificata come censura di valutazione/interpretazione del contenuto dell'atto, e non come errore percettivo revocatorio; per di più, la pretesa era già stata oggetto di dibattito nel giudizio di cassazione, il che escludeva il rimedio revocatorio. Ne è seguito il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale adesivo, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
individua il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio rilevante consiste in un errore di fatto percettivo, non valutativo, che deve essere evidente, decisivo e non oggetto di discussione tra le parti.
art. 2943 c.c.
la domanda giudiziale interrompe la prescrizione.
art. 2945 c.c.
l'effetto interruttivo della domanda si proietta sul rapporto sostanziale cui la pretesa inerisce, secondo la connessione causale valorizzata dalla Corte.
art. 2033 c.c.
richiamato come titolo del credito restitutorio azionato nel giudizio successivo.
art. 2041 c.c.
menzionato come esempio di domanda alternativa e correlata rispetto alla vicenda fattuale dedotta.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Cassazione ricorre solo se vi è una falsa percezione immediatamente verificabile del contenuto di un atto o di un fatto processuale, non quando si contesti l'interpretazione giuridica o la valutazione del suo significato.
- Non è revocatorio l'errore che riguardi un punto effettivamente discusso nel giudizio di legittimità: il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzato per riaprire questioni controverse già decise.
- Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, la domanda giudiziale può rilevare non solo rispetto al diritto specificamente azionato, ma anche rispetto ai diritti strettamente collegati al medesimo rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- La diversità tra petitum e causa petendi di due azioni non esclude di per sé la connessione causale idonea a fondare l'interruzione della prescrizione, quando entrambe esprimano pretese riferibili alla medesima vicenda sostanziale.
- Per invocare l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. il ricorrente deve indicare con precisione il fatto asseritamente travisato e il dato processuale da cui risulta l'errore, non potendo limitarsi a criticare il percorso argomentativo della sentenza.
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