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Sentenza

Sentenza n. 4346/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 giugno 2026 con il quale il Comune di Milano ha rigettato l'istanza di subentro presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017, disponendo altresì il rilascio dell'alloggio ERP entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riesame della propria posizione mediante una completa e corretta istruttoria, nel rispetto dell'art. 21 del R.R. Lombardia n. 4/2017 e dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Giustizia amministrativa202602752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del subentro nel rapporto locatizio relativo a un alloggio ERP, con ordine di rilascio dell’alloggio entro sei mesi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che aveva convissuto nell’alloggio ERP con la madre assegnataria fino al ricovero di quest’ultima in una struttura socio-sanitaria, dopo il decesso della madre ha chiesto il subentro nel contratto di locazione. Il Comune di Milano, con provvedimento del 10 giugno 2026, ha negato il subentro ritenendone insussistenti i presupposti e ha disposto il rilascio dell’alloggio entro sei mesi. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto a un riesame mediante istruttoria completa e corretta, deducendo violazione dell’art. 21 del R.R. Lombardia n. 4/2017, dell’art. 23 della l.r. Lombardia n. 16/2016, della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione; ha inoltre lamentato violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio e un rapporto locatizio di natura paritetica: il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto originario e una novazione soggettiva dal lato del conduttore, non una nuova assegnazione autoritativa. Il diritto al subentro discende direttamente dalla legge al ricorrere delle condizioni previste, il cui accertamento non comporta discrezionalità amministrativa; anche la verifica dei requisiti di permanenza nell’alloggio non muta tale natura. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario. Il processo può essere riassunto dinanzi a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al TAR. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.

    La translatio iudicii consente di riassumere il processo dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

  • art. 23 l.r. Lombardia n. 16/2016

    In tal senso depone anche la previsione di cui all’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, secondo cui “il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l’assegnatario”, chiaro indice della natura novativa dell’istituto e del suo collocarsi sul piano dello sviluppo del rapporto negoziale originario.

    La previsione qualifica il subentro come diritto e, subordinando la successione all’assunzione delle obbligazioni del contratto di locazione, ne conferma la natura di sviluppo novativo del rapporto originario, non di nuova assegnazione amministrativa.

  • art. 21 R.R. Lombardia n. 4/2017

    Del resto, anche il già citato art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016 e l’art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2017 qualificano il subentro come un “diritto”, che può essere esercitato sul presupposto che ricorrano le condizioni ivi indicate – ovvero, in sintesi, l’appartenenza al nucleo familiare assegnatario dell’alloggio e la convivenza continuativa per il tempo richiesto dalla norma – e purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.

    Il subentro è un diritto soggettivo esercitabile quando sussistono i requisiti normativi di appartenenza al nucleo familiare, convivenza continuativa e permanenza nei servizi abitativi pubblici; il loro accertamento non attribuisce all’amministrazione discrezionalità autoritativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Come segnalato alle parti, sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio e la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, spettando la stessa al giudice ordinario per le ragioni di seguito illustrate.

    Il TAR può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e ricorrono i presupposti per una decisione immediata, nella specie la manifesta carenza di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli alloggi ERP, la giurisdizione si determina distinguendo la fase anteriore all’assegnazione, nella quale l’amministrazione esercita poteri pubblici, dalla fase successiva, che si svolge nell’ambito di un rapporto locatizio paritetico.
  • La controversia sul subentro di un familiare dell’assegnatario deceduto in un rapporto locatizio ERP appartiene alla giurisdizione ordinaria: il subentro è una novazione soggettiva del rapporto originario e non una nuova assegnazione autoritativa.
  • Il diritto al subentro nell’alloggio ERP discende direttamente dalla legge quando ricorrono le condizioni normative; la verifica dei requisiti di subentro e di permanenza non comporta, di per sé, l’esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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