Sentenza n. 978/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 554/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 554/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2025. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'8 gennaio 2026, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione il commissario ad acta, già individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione rilevante ai fini del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine stabilito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione del giudicato comprende le somme ancora dovute, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto, e può includere sia le spese liquidate nella sentenza da eseguire sia quelle del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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