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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19785/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione della sentenza di condanna del 27/03/2014. La controversia verteva sull'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 28/04/2014 n. 67 (e dall'art. 15-bis come modificato dalla legge 11/08/2014 n.118) ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella, e sulla corretta qualificazione del rimedio esperibile (nullità del titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p. vs restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.). Il Tribunale di Prato aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina, ritenendo il procedimento ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre il ricorrente sosteneva che dovessero applicarsi le norme previgenti e che fosse esperibile il rimedio della restituzione in termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Prato ha errato nell'interpretazione dell'art. 15-bis della legge n. 67/2014, confondendo i diversi casi previsti dalla disciplina transitoria. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo il quale le disposizioni introdotte dalla legge n. 67/2014 non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, era già stata pronunciata la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado nei quali sia stata dichiarata la contumacia senza che sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie dovesse essere applicata la normativa previgente e che fosse quindi esperibile il rimedio di cui all'art. 175 c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

Norme richiamate

  • legge 28 aprile 2014 n. 67, art. 15-bis (come modificato dalla legge 11 agosto 2014 n. 118)

    La Corte precisa la portata della disciplina transitoria: le disposizioni sulla celebrazione del processo in absentia si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo se non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado; in deroga, le norme previgenti si applicano quando alla data di entrata in vigore la contumacia era stata dichiarata e non era stato emesso il decreto di irreperibilità. Il Tribunale aveva interpretato erroneamente il comma 2.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Rimedio della restituzione in termini per proporre impugnazione; secondo la Corte era il rimedio esperibile nel caso concreto secondo la normativa previgente alla novella del 2014.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità del titolo esecutivo. La Corte osserva che va distinta la questione della nullità del titolo esecutivo dalla richiesta di restituzione nel termine, e che l'ordinanza impugnata ha sovrapposto concetti distinti.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica agli avvocati d'ufficio; nel procedimento alcuni atti erano stati validamente notificati al difensore d'ufficio secondo questa disposizione.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui notifica era andata a vuoto e ha dato origine al decreto di irreperibilità menzionato nei fatti.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimessione in termini o rescissione del giudicato menzionata come rimedio parallelo esperito dalla difesa; la Corte considera assorbente la questione sull'interpretazione della disciplina transitoria.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per violazione di legge processuale; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata interpretazione delle norme transitorie.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo se alla medesima data non è ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado.
  • In deroga, le norme previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della legge, fosse stata dichiarata la contumacia e non fosse stato emesso il decreto di irreperibilità.
  • Se alla data di entrata in vigore della novella è già stata pronunciata la sentenza di primo grado, la nuova disciplina non trova applicazione e restano operanti i rimedi previgenti, tra cui l'art. 175 c.p.p.
  • Bisogna distinguere chiaramente tra l'azione diretta a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 c.p.p.); i due istituti non sono sovrapponibili.
  • In caso di dubbi sull'applicabilità della normativa transitoria, la giurisprudenza di legittimità costituisce guida vincolante: occorre verificare la situazione processuale e la presenza o meno del decreto di irreperibilità alla data di entrata in vigore della legge.

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