Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il corrispettivo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti provenienti anche dal Comune ricorrente. Il credito era stato richiesto in solido sia al Comune sia alla società affidataria del servizio di raccolta rifiuti e di esazione della TIA, mandataria di un'ATI. Il Comune, opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva citato direttamente la società affidataria davanti al tribunale, formulando nei suoi confronti domanda di regresso anticipato e manleva. Dopo una transazione tra il Comune e la creditrice, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa della società e cessata la materia del contendere; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'opponente a decreto ingiuntivo non possa citare direttamente il terzo, ma debba chiedere preventiva autorizzazione al giudice, e che tale regola valga anche quando il rapporto tra i coobbligati sia di solidarietà passiva. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 102, 269, comma 2, 645 c.p.c. e dell'art. 49 d.lgs. 22/1997, sostenendo che la propria obbligazione sarebbe solo subordinata/successiva/alternativa rispetto a quella della società e che, dunque, vi sarebbe un litisconsorzio necessario di natura processuale, con conseguente possibilità di citare direttamente la società; con gli altri motivi ha contestato l'inammissibilità della chiamata, la fondatezza della pretesa di regresso, gli effetti della transazione e alcuni fatti sopravvenuti (riconoscimento del credito e inserimento nel concordato), ma tali censure sono state ritenute dipendenti dal primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha confermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che voglia chiamare in causa un terzo deve chiedere l'autorizzazione nel ricorso/opposizione, non potendo citarlo direttamente per la prima udienza; in difetto si verifica una decadenza rilevabile d'ufficio, non sanabile per la mera costituzione del terzo. La Corte ha inoltre qualificato il rapporto tra il Comune e la società come rapporto tra coobbligati con posizioni autonome, tale da escludere il litisconsorzio necessario. Conseguentemente è stata confermata la condanna del Comune alle spese di lite e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di un litisconsorzio necessario; la Corte esclude che ricorra nel caso concreto.
art. 269, comma 2, c.p.c.
invocato per la chiamata del terzo; la Corte ribadisce che l'opponente deve chiedere autorizzazione e non può citare direttamente il terzo.
art. 645 c.p.c.
norma sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte la applica nel senso che la chiamata del terzo richiede preventiva autorizzazione del giudice.
art. 49, commi 9 e 13, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
invocato per sostenere una responsabilità subordinata o successiva del Comune; la Corte afferma che tale qualificazione non muta la regola processuale sulla chiamata del terzo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve chiedere espressamente l'autorizzazione al giudice nell'atto di opposizione; la citazione diretta del terzo per la prima udienza è inammissibile e determina una decadenza rilevabile d'ufficio.
- La regola sulla chiamata del terzo opera anche quando il terzo sia un condebitore solidale: l'autonomia dei rapporti tra i coobbligati esclude di per sé il litisconsorzio necessario.
- La mera costituzione del terzo chiamato non sana la mancata richiesta di autorizzazione alla chiamata, perché il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori o di preclusioni processuali.
- La qualificazione sostanziale del rapporto tra i debitori come subordinato, successivo o alternativo non incide, ai fini processuali, sulla necessità di rispettare le forme previste per la chiamata del terzo in opposizione a decreto ingiuntivo.
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