Cassazione Penale, Sentenza n. 16079/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: secondo l'imputazione Scimone era amministratore dal 30/04/2004 al 27/09/2007, mentre i giudici di merito lo ritenevano nella carica anche dal 1998 in poi; si contestava pertanto che la condanna riguardasse un fatto storicamente diverso rispetto a quello contestato
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che per integrare la violazione del principio di correlazione occorra una mutazione negli elementi essenziali del fatto tale da arrecare effettivo pregiudizio alla difesa; nel caso concreto la fattispecie materiale e la dimensione soggettiva sono risultate sovrapponibili e la sola differenza relativa alla diversa posizione del coautore (extraneus vs intraneus) è stata considerata un mero dettaglio non idoneo a ledere il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
principio di correlazione tra accusa e sentenza
Per configurare la violazione occorre che il fatto giudicato sia mutato nei suoi elementi essenziali rispetto all'imputazione, con effettivo pregiudizio per la difesa; differenze puramente formali o che non incidono sulla sostanza della condotta non sono sufficienti
bancarotta fraudolenta patrimoniale (normativa fallimentare/penale)
La Corte ha ritenuto che gli elementi concreti della condotta distrattiva e la partecipazione causale dell'imputato risultassero immutati rispetto all'imputazione, per cui la modifica temporale o la diversa qualificazione della posizione del concorrente non incidono sulla sussistenza del reato contestato
Massime di principio
- Per invocare la violazione del principio di correlazione è necessario dimostrare una modifica degli elementi essenziali del fatto che abbia reale incidenza sul diritto di difesa, non una mera deviazione formale (es. diversa indicazione temporale che non cambi la condotta sostanziale)
- Se la condotta materiale e la sfera soggettiva degli imputati restano sovrapponibili, le variazioni relative a ruoli dei concorrenti o a periodi cronologici non sostanziali difficilmente comportano l'annullamento della sentenza
- La difesa che deduca pregiudizio deve specificare in che modo la modifica contestata abbia impedito l'esercizio di garanzie processuali (es. impossibilità di reperire prove, di interrogare testimoni o di formulare una linea difensiva adeguata)
- In situazioni analoghe è utile chiedere al giudice chiarimenti o integrazioni motivazionali per verificare se la discrepanza incida su prescrizione, competenza o elementi costitutivi del reato; se il pregiudizio è concreto, può prospettarsi richiesta di annullamento o di rinnovazione del processo
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