Sentenza n. 9961/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento - del D.M. Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia il 23.06.2023 e pubblicato sulla GURI 04.08.2023 n. 181, con il quale sono state determinate, per l'intero territorio nazionale, le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica; nonché, per quanto possa occorrere: - del provvedimento di approvazione della proposta tariffaria di cui al decreto, adottato nella seduta plenaria della Commissione permanente tariffe del 3 dicembre 2019, e del successivo 12 agosto 2022, non conosciuto; - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRUPPO DIAGNOSTICO DEL MEDITERRANEO S.C. A R.L. il 28\2\2025 : annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia il 25.11.2024 e pubblicato sulla GURI Serie Generale 27.12.2024 n. 302, con il quale sono state determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, in sostituzione di quelle allegate al precedente decreto ministeriale del 23.06.2023, impugnato con il ricorso introduttivo; nonché, per quanto possa occorrere: - del provvedimento di approvazione della proposta tariffaria di cui al detto decreto, adottato nelle sedute plenarie della Commissione permanente tariffe del 3 dicembre 2019, del 12 agosto 2022, del 17 giugno 2024, del 9 luglio e del 29 luglio 2024, del 6 agosto 2024 e dell’11 ottobre 2024; - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14.11.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 23 giugno 2023 sulle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, nonché il successivo decreto ministeriale del 25 novembre 2024 sostitutivo delle relative tariffe
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023, concernente la determinazione delle tariffe massime nazionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrere, gli atti di approvazione della proposta tariffaria, l’Intesa raggiunta in Conferenza permanente Stato-Regioni del 19 aprile 2023 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo decreto ministeriale del 25 novembre 2024, pubblicato il 27 dicembre 2024, che ha sostituito le tariffe allegate al decreto del 2023, unitamente agli atti istruttori e all’Intesa del 14 novembre 2024. Prima della decisione, con memoria del 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei decreti tariffari né degli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della decisione assunta dal TAR a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di legittimità dedotti contro l’atto impugnato e contro gli atti presupposti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →