Sentenza n. 314/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consiglieri comunali, nonché verbali delle quattro sezioni elettorali del Comune, relativi alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (lista vincitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della proclamazione degli eletti e dei verbali di sezione, con correzione del risultato e attribuzione della carica di Sindaco al candidato della lista ricorrente; in subordine, la rinnovazione totale o parziale delle operazioni elettorali. La lista Francavilla Comunità Futura aveva ottenuto 1.347 voti e la lista Insieme Si Può 1.289, con uno scarto di 58 voti. Per la sezione n. 1, i ricorrenti hanno contestato che i voti di preferenza complessivi della propria lista (235) fossero inferiori ai voti attribuiti alla lista (240), e che alcune correzioni a penna dei voti di preferenza non fossero state siglate. Per la sezione n. 2 hanno dedotto incongruenze nel conteggio delle schede autenticate e non utilizzate, prospettando il rischio del meccanismo fraudolento della “scheda ballerina”. Per la sezione n. 3 hanno contestato una differenza di una scheda nel totale delle schede autenticate. Per la sezione n. 4 hanno denunciato l’inserimento nell’urna di una scheda bianca di scorta usata per il voto domiciliare, correzioni non siglate nei verbali e la presunta apertura del fondo dell’urna prima dello scrutinio, che avrebbe consentito l’inserimento o l’estrazione di schede. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione di documenti e plichi elettorali e la nomina di un verificatore.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure e non ha disposto né l’acquisizione dei materiali elettorali né la verificazione. Ha applicato il principio di strumentalità delle forme: errori, omissioni e incongruenze verbali non determinano la rinnovazione delle elezioni se non compromettono l’accertamento della volontà degli elettori o le garanzie del voto. Nella sezione n. 1, la differenza tra voti di lista e preferenze è spiegabile perché alcuni elettori possono votare solo la lista o il candidato Sindaco; inoltre, le schede scrutinate coincidevano con i votanti e le correzioni non siglate erano irrilevanti, essendo i verbali sottoscritti dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista. Nella sezione n. 2, il dato delle 53 schede era un errore materiale riferito alle schede consegnate ma non autenticate, mentre la differenza nel totale delle schede autenticate era un errore di trascrizione; le schede scrutinate coincidevano con i votanti e non erano stati forniti elementi oggettivi o indizi gravi, precisi e concordanti della “scheda ballerina”. La censura relativa alla sezione n. 3 è stata respinta per analoga natura dell’errore e perché schede scrutinate e votanti coincidevano. Per la sezione n. 4, l’inserimento della scheda bianca di scorta non ha alterato il risultato, poiché il numero di schede scrutinate coincideva con quello dei votanti; anche le correzioni non siglate erano irrilevanti. La segnalazione dell’urna non correttamente chiusa non è stata ritenuta sufficiente: l’anomalia sarebbe stata rilevata solo dopo la chiusura delle votazioni, i verbali attestavano la precedente integrità dei sigilli, quattro rappresentanti di lista avevano assistito alle operazioni senza segnalare irregolarità e non era contestata la corrispondenza tra votanti e schede scrutinate. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 130, commi 1, 3, 4 e 8 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm. la Segreteria di questo Tribunale trasmette immediatamente la presente Sentenza al Comune di Francavilla In Sinni ed al Prefetto di Potenza e tale adempimento dovrà essere effettuato dalla medesima Segreteria di questo Tribunale “dopo il passaggio in giudicato” di tale Sentenza, “annotando sulla copia pubblicata la sua definitività”.
I commi 1, 3 e 4 sono richiamati per i termini decadenziali del rito elettorale, che il ricorso ha rispettato; il comma 8 disciplina la trasmissione della sentenza al Comune e al Prefetto, anche dopo il passaggio in giudicato.
art. 71, comma 5, d.lgs. 267/2000
ai sensi dell’art. 71, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come Francavilla in Sinni, gli elettori possono esprimere una sola preferenza
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’elettore può esprimere una sola preferenza; pertanto, il numero di preferenze inferiore ai voti di lista non è di per sé anomalo, poiché l’elettore può votare soltanto la lista o il candidato Sindaco.
art. 68, comma 6, d.P.R. 570/1960
in applicazione del suddetto principio di strumentalità delle forme, la ripetizione delle Elezioni potrebbe essere disposta soltanto, se si verifica la fattispecie del suddetto art. 68, comma 6, DPR n. 570/1960, ai sensi del quale “il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato”, in quanto l’eventuale mancata corrispondenza tra votanti e schede scrutinate, attenendo direttamente all’affidabilità del risultato finale, non costituisce una mera irregolarità, ma potrebbe inficiare insanabilmente le intere operazioni di voto nella sezione
La mancata corrispondenza tra il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate può incidere sull’affidabilità del risultato e giustificare la ripetizione delle elezioni nella sezione; nel caso esaminato, la corrispondenza risultava rispettata.
art. 47 d.P.R. 445/2000
con la dichiarazione sostituiva ex art. 47 DPR n. 445/2000, corredata dalla relativa carta di identità del dichiarante, anche se priva di data, del rappresentante della Lista ricorrente “Insieme Si Può”, sig. Fabio Bitonte, ha attestato che, durante lo spoglio, il Presidente del seggio aveva sottratto una scheda bianca da quelle spogliate, per riequilibrare il conteggio
La disposizione è richiamata quale forma della dichiarazione sostitutiva prodotta dal rappresentante di lista; il giudice valuta il contenuto di tale dichiarazione insieme ai verbali e agli altri elementi, senza ritenerla sufficiente a dimostrare un’alterazione del risultato.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, le irregolarità formali dei verbali e delle operazioni non comportano la rinnovazione delle elezioni se non hanno compromesso le garanzie del voto o l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale; opera il principio di strumentalità delle forme.
- La mancata corrispondenza tra votanti e schede scrutinate costituisce un’irregolarità potenzialmente idonea a compromettere l’affidabilità del risultato, mentre errori di trascrizione o incongruenze che non alterano tale corrispondenza restano irrilevanti se non è dimostrato un pregiudizio concreto.
- La deduzione del meccanismo della “scheda ballerina” richiede la prova di specifici elementi oggettivi o di indizi gravi, precisi e concordanti; mere incongruenze numeriche nei verbali non sono sufficienti.
- La differenza tra voti attribuiti a una lista e preferenze espresse per i suoi candidati non è, di per sé, anomala quando la disciplina consente all’elettore di votare la sola lista o il candidato Sindaco senza esprimere preferenze.
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