Cassazione Penale, Sentenza n. 4843/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna emessa con rito abbreviato per rapina aggravata e violazione di domicilio. Deduceva due motivi: (a) violazione di norme processuali (artt. 458 co.2, 438 e 431 c.p.p.), sostenendo che la richiesta di rinunzia al rito abbreviato era stata dichiarata inammissibile senza il necessario contraddittorio, con conseguente incardinazione di un rito senza previo contraddittorio; (b) violazione delle norme probatorie (artt. 190, 192, 194 e 500 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa prive di elementi di riscontro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, aderendo all'orientamento secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato, presentata dopo decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino all'adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del rito (art. 458 co.2 c.p.p.): una volta superato il vaglio preliminare e attivata la procedura prevista la richiesta diventa irrevocabile. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato il motivo come generico e aspecifico e comunque infondato: i giudici di merito avevano motivato in modo esaustivo la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, rilevando anche riscontri probatori, in particolare la deposizione del teste Ferrandino e il filmato registrato dal teste Maselli Domenico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 458 comma 2 c.p.p.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato, dopo il superamento del vaglio preliminare e l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione, produce effetti giuridici che la rendono irrevocabile; la revoca è possibile solo fino all'adozione del decreto di fissazione.
art. 438 c.p.p.
Richiamato nella censura processuale riguardante la regolarità del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che prospettavano violazioni procedurali in relazione all'adozione del rito.
art. 431 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta illegittimità dell'attivazione del rito abbreviato; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da rendere ammissibile il ricorso.
artt. 190, 192, 194 e 500 c.p.p.
Le norme sull'assunzione e valutazione della prova sono state applicate dai giudici di merito nella valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito abbia correttamente valutato la attendibilità delle dichiarazioni e i riscontri (deposizione del teste Ferrandino e filmato del teste Maselli) e che l'impugnazione fosse generica e aspecifica.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in Euro 3.000 in ragione dei profili di colpa emersi dal ricorso.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato relativamente alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale depositate in udienza; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- La richiesta di giudizio abbreviato diventa irrevocabile una volta adottato il decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione: la revoca è ammessa solo prima di tale atto (art. 458 co.2 c.p.p.).
- In Cassazione i motivi generici, aspecifici o privi di concreto appello a errori di diritto o di motivazione sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi è rimessa in primo luogo ai giudici di merito; la Suprema Corte sindaca principalmente l'eventuale violazione di legge o vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione.
- Una condanna fondata su dichiarazioni della persona offesa non è di per sé illegittima se i giudici di merito forniscono motivazione puntuale e, quando possibile, indicano riscontri (es. deposizioni concordanti, elementi materiali come filmati).
- La proposizione di censure solo affermative e non adeguatamente sviluppate espone il ricorrente al rischio di essere condannato al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende per lite temeraria o ricorso infondato (art. 616 c.p.p.).
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