Parere n. 406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Il Girasole s.r.l. contro il Comune di Latina e la Regione Lazio per l’annullamento della delibera consiliare del Comune di Latina n. 43 del 19 luglio 2024, pubblicata il 1° agosto 2024, con cui è stata approvata la proposta di delibera consiliare n. 62 del 10 maggio 2024, di adozione della “Variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., titolo Iˆ, Attuazione dell’art. 1 e art. 1bis per l’introduzione dei principi e dei meccanismi di perequazione – compensazione urbanistica sull’intero territorio comunale”, recependo la relazione tecnica di accompagnamento; nonché per la condanna dell’ente al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 43 del 19 luglio 2024, relativa alla variante alle norme tecniche di attuazione del PRG in materia di perequazione e compensazione urbanistica sull’intero territorio comunale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la delibera comunale deducendo nove motivi, relativi sia a vizi procedimentali sia a vizi sostanziali della variante urbanistica. In particolare, sono state contestate l’omessa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni di settore, l’omessa istruttoria pubblica, il mancato invio della variante alla Regione, il difetto di motivazione e di istruttoria sui presupposti della perequazione generalizzata, la mancata predeterminazione dei criteri applicativi, l’eccessiva genericità delle previsioni, l’impossibilità di attuare la perequazione in assenza di volumetrie edificabili e aree di atterraggio, l’omessa previsione dell’indennizzo espropriativo e la subordinazione dell’edificazione alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi anche in comprensori già completamente attuati. Nel corso del procedimento il Comune di Latina ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione non ha esaminato i motivi di ricorso, poiché ha accertato il deposito dell’atto di opposizione del Comune di Latina. Ritenendo l’opposizione rituale e tempestiva, ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento con cui ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Latina ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Di conseguenza, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi dedotti dalla società ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale.
art. 9 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nei procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici; la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione della variante; la questione non è stata esaminata.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla tutela della proprietà e agli effetti della perequazione urbanistica; la relativa questione non è stata esaminata.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al riparto di competenze e alla disciplina della variante; la censura non è stata esaminata.
art. 1 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è considerato rimedio alternativo a quello giurisdizionale, utilizzabile in presenza della concorde volontà delle parti.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dalla parte resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate; tale presupposto viene meno quando una parte esercita tempestivamente il diritto di opposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di impugnazione né delle questioni sostanziali relative all’atto amministrativo impugnato.
Impugnazione di una variante urbanistica mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Il Girasole s.r.l. contro il Comune di Latina e la Regione Lazio per l’annullamento della delibera consiliare n. 43 del 19 luglio 2024. La delibera ha approvato una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG, diretta a introdurre principi e meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica sull’intero territorio comunale.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La società ha articolato nove motivi, concernenti profili procedimentali e sostanziali della variante. Sono stati contestati, tra l’altro, l’omessa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni di settore, l’omessa istruttoria pubblica, il mancato invio della variante alla Regione, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancata predeterminazione dei criteri applicativi degli istituti perequativi e l’eccessiva genericità delle previsioni.
Sul piano sostanziale, la ricorrente ha dedotto l’impossibilità di attuare la perequazione su un territorio privo di volumetrie edificabili da trasferire e di aree di atterraggio, l’omessa previsione dell’indennizzo espropriativo, nonché l’illegittima subordinazione dell’edificazione alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi anche nei comprensori dichiarati completamente attuati.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso del procedimento il Comune di Latina ha notificato e depositato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto di opposizione e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha quindi applicato la disciplina dell’opposizione al ricorso straordinario, rilevando che tale rimedio consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzare tale strumento. L’opposizione tempestiva di una parte impedisce pertanto la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
Conclusione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione non ha esaminato nessuno dei motivi relativi alla legittimità della variante urbanistica, alla perequazione e compensazione urbanistica, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione o alla tutela della proprietà.
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