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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e altri reati in continuazione. Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione del reato di lesioni prima della decisione della Corte di appello; 2) inattendibilità della persona offesa (p.o.) e mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni; 3) non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. per presunta assenza dell'elemento della coabitazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il reato di lesioni (commesso il 17/09/2021) non era prescritto alla data della decisione, tenuto conto della sospensione del termine disposta dal Tribunale dal 12/10/2017 al 11/10/2018. Le restanti censure sono state giudicate prive della necessaria specificità e meramente reiterative delle doglianze già respinte in appello. La Corte di appello aveva invece correttamente valutato l'attendibilità della p.o. (dichiarazioni dettagliate, coerenti e confermate da certificato medico compatibile) e aveva ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. in quanto l'imputato era ospite dell'abitazione dove la p.o. viveva con altri connazionali. Non è stato possibile in questa sede dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, per effetto dell'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata, decisa il 30/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Il procedimento si è svolto nelle forme previste da questa norma emergenziale; indica la modalità procedurale applicata per lo svolgimento dell'udienza/ricorso.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure prive della necessaria specificità e quindi inammissibili.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i criteri di ammissibilità/formalità dei motivi di cassazione; usato per valutare la ricorsualità ripetitiva e non specifica delle doglianze.

  • art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen.

    Aggravante per delitto commesso nei confronti di persone legate da rapporti di convivenza o simili; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante anche perché l'imputato era ospite nell'abitazione della p.o., ritenendo sufficiente la prossimità/convivenza contestata.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se il ricorso è inammissibile, non può formarsi un valido rapporto di impugnazione che consenta dichiarare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta la condanna alle spese e le sanzioni per il ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi di censure già affrontate: la mancata specificità determina l'inammissibilità.
  • La prescrizione va valutata con riferimento alla data della decisione impugnata e tenendo conto di eventuali sospensioni del termine; sospensioni disposte in precedenza possono impedire la dichiarazione di prescrizione alla data della decisione.
  • La credibilità della persona offesa può essere confermata da elementi oggettivi (es. certificato medico) e da coerenza e precisione delle dichiarazioni; in assenza di specifici elementi di discredito, la valutazione del giudice di merito prevale in sede di cassazione salvo vizio motivazionale grave.
  • L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. può essere riconosciuta anche quando l'imputato era 'ospite' nell'abitazione della persona offesa; l'elemento della convivenza/prossimità va valutato concretamente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile non è possibile, in cassazione, far valere cause di non punibilità o prescrizione maturate successivamente alla sentenza impugnata, per mancanza di valido rapporto di impugnazione.
  • Proporre un ricorso manifestamente infondato o privo di specificità può comportare l'obbligo di pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

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