Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e altri reati in continuazione. Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione del reato di lesioni prima della decisione della Corte di appello; 2) inattendibilità della persona offesa (p.o.) e mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni; 3) non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. per presunta assenza dell'elemento della coabitazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il reato di lesioni (commesso il 17/09/2021) non era prescritto alla data della decisione, tenuto conto della sospensione del termine disposta dal Tribunale dal 12/10/2017 al 11/10/2018. Le restanti censure sono state giudicate prive della necessaria specificità e meramente reiterative delle doglianze già respinte in appello. La Corte di appello aveva invece correttamente valutato l'attendibilità della p.o. (dichiarazioni dettagliate, coerenti e confermate da certificato medico compatibile) e aveva ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. in quanto l'imputato era ospite dell'abitazione dove la p.o. viveva con altri connazionali. Non è stato possibile in questa sede dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, per effetto dell'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata, decisa il 30/11/2021.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Il procedimento si è svolto nelle forme previste da questa norma emergenziale; indica la modalità procedurale applicata per lo svolgimento dell'udienza/ricorso.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure prive della necessaria specificità e quindi inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i criteri di ammissibilità/formalità dei motivi di cassazione; usato per valutare la ricorsualità ripetitiva e non specifica delle doglianze.
art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen.
Aggravante per delitto commesso nei confronti di persone legate da rapporti di convivenza o simili; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante anche perché l'imputato era ospite nell'abitazione della p.o., ritenendo sufficiente la prossimità/convivenza contestata.
art. 129, cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se il ricorso è inammissibile, non può formarsi un valido rapporto di impugnazione che consenta dichiarare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che regolamenta la condanna alle spese e le sanzioni per il ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi di censure già affrontate: la mancata specificità determina l'inammissibilità.
- La prescrizione va valutata con riferimento alla data della decisione impugnata e tenendo conto di eventuali sospensioni del termine; sospensioni disposte in precedenza possono impedire la dichiarazione di prescrizione alla data della decisione.
- La credibilità della persona offesa può essere confermata da elementi oggettivi (es. certificato medico) e da coerenza e precisione delle dichiarazioni; in assenza di specifici elementi di discredito, la valutazione del giudice di merito prevale in sede di cassazione salvo vizio motivazionale grave.
- L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. può essere riconosciuta anche quando l'imputato era 'ospite' nell'abitazione della persona offesa; l'elemento della convivenza/prossimità va valutato concretamente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non è possibile, in cassazione, far valere cause di non punibilità o prescrizione maturate successivamente alla sentenza impugnata, per mancanza di valido rapporto di impugnazione.
- Proporre un ricorso manifestamente infondato o privo di specificità può comportare l'obbligo di pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3692/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3695/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2022 del 02/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →