Cassazione Penale, Sentenza n. 2118/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione: il Procuratore contesta l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), sostenendo che le espressioni proferite dall'imputato ("sei un pezzo di merda, ti rompo il culo") avevano valenza intimidatoria, soprattutto se valutate nel contesto concreto in cui furono pronunciate (dopo che l'imputato aveva inseguito e tentato di tamponare l'auto della vittima) e tenuto conto dei rapporti tesi e dello stato di rabbia dell'imputato; il ricorso denuncia che il giudice di merito ha formulato affermazioni meramente assertive, omettendo di valutare dichiarazioni rilevanti della vittima e circostanze documentate
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla carenza e contraddittorietà della motivazione del Giudice di pace. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia formulato affermazioni meramente assertive, contraddette da circostanze emerse nel provvedimento (rapporti tesi, condizioni di rabbia, il tentativo di tamponare l'auto della vittima) e abbia trascurato dichiarazioni della parte offesa rilevanti per valutare l'idoneità intimidatoria della condotta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Chieti, in diversa persona
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (delitto di minaccia)
ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto
La norma tutela la libertà psichica della persona minacciata e si applica con un criterio oggettivo/medio: non è richiesto che la vittima abbia effettivamente subito turbamento, ma che la minaccia sia idonea, nel suo contesto concreto, a produrre effetti intimidatori
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 644/2013; Sez. 2, n. 21684/2019; Sez. 5, n. 6756/2019)
la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto
I precedenti della Corte consolidano il principio che l'idoneità intimidatoria della minaccia va valutata oggettivamente nel contesto e che la mancanza di turbamento concreto non esclude il reato; inoltre la motivazione del giudice deve esplicitare la valutazione delle circostanze rilevanti
Massime di principio
- Per integrare il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario provare il turbamento psichico effettivo della vittima: è sufficiente che la minaccia sia oggettivamente idonea a intimidire, valutata nel contesto concreto
- Il contesto fattuale è decisivo: elementi quali inseguimento, tentativo di tamponamento, tono di voce, rapporti preesistenti tesi e stato di rabbia aumentano l'idoneità intimidatoria di frasi volgari o minacciose
- Il giudice deve motivare in modo non meramente assertivo: le conclusioni sulla idoneità intimidatoria devono essere argomentate e confrontate con tutte le circostanze e le dichiarazioni rilevanti (es. deposizione della vittima); omissioni o contraddizioni nella motivazione possono giustificare l'annullamento in Cassazione
- In situazioni analoghe, la difesa può tentare di dimostrare la mancanza di contesto intimidatorio o la natura generica/iperbolica delle espressioni, ma il pubblico ministero può validamente impugnare una decisione di assoluzione che non valuti adeguatamente i fatti concreti
- In presenza di elementi oggettivi di violenza o di pericolo (inseguimento, condotta aggressiva) le valutazioni sulla minaccia vanno orientate in senso repressivo, essendo il reato di minaccia un reato di pericolo che tutela la libertà psichica in astratto
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