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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 159 del 26/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 159 del 26 marzo 2025, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia civile, oltre alle spese legali. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva corrisposto tutte le somme dovute. Le ricorrenti hanno chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto con una memoria meramente formale. L'Amministrazione aveva sostenuto, in controversie analoghe, che le docenti dovessero presentare nuovamente la richiesta attraverso la procedura telematica indicata in avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere i tempi di lavorazione, richiamando i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni al pagamento di tutte le somme spettanti, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito dei relativi importi. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta delle ricorrenti e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il TAR ha invece escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola iniqua in considerazione della natura contributiva della prestazione e delle difficoltà organizzative degli uffici ministeriali. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della carta docente, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alle docenti dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di chiedere l'ottemperanza al giudicato; il TAR lo applica per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza civile non integralmente adempiuta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di nominare un commissario ad acta e di valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua, anche alla luce delle difficoltà degli uffici ministeriali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato quale termine dilatorio decorso il quale le ricorrenti hanno potuto agire per ottenere l'esecuzione della condanna pecuniaria.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, determinate in 800 euro oltre oneri e accessori.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare, in sede di ottemperanza, l'integrale esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando dagli atti risulti che il pagamento non è stato integralmente effettuato.
  • La pubblica amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di un beneficio economico alla ripresentazione di domande attraverso procedure amministrative o telematiche non previste dal titolo giudiziale, né imporre al creditore un'attesa priva di tempi certi.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da esigere ulteriori adempimenti amministrativi o un'attesa indeterminata che rendano eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto riconosciuto dal giudicato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva della prestazione e alle concrete difficoltà organizzative dell'amministrazione, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

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