Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30816/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada). Il ricorrente deduce: 1) prescrizione maturata durante il giudizio di appello, tenendo conto dei periodi di sospensione indicati; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla misura della sanzione accessoria della sospensione della patente (rilevata come eccessiva e prossima al massimo edittale) e mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con richiamo alla necessità di applicare il minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prescrizione, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della legge 23 giugno 2017 n. 103 (con le sue cause di sospensione) ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2020, e ha escluso che sia intervenuta una successione di norme più favorevole che faccia decorrere la prescrizione. Ha inoltre aggiunto i periodi di sospensione indicati dal ricorrente, ma nel complesso la prescrizione non è risultata estinta. Quanto alla durata della sospensione della patente, la Corte ha confermato che la sua determinazione si basa sui parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo alla circolazione) e non sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; la misura adottata è stata ritenuta adeguatamente motivata in rapporto all'elevato tasso alcolemico (2,25-2,36 g/l) e alla presenza di passeggeri. Il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto legittimo e il motivo relativo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la motivazione del merito né con l'orientamento consolidato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; il ricorrente è stato ritenuto colpevole sulla base del tasso alcolemico rilevato (2,25-2,36 g/l).

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi successivamente al 3/8/2017 e prima del 31/12/2020; prevede cause di sospensione che sono state considerate dalla Corte nel calcolo della prescrizione.

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Modifiche alla disciplina della prescrizione (sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado dal 1/1/2020); la Corte ha ritenuto che non vi sia successione di leggi penali tale da applicare criteri diversi rispetto alla legge 103/2017 per il caso di specie.

  • legge 27 settembre 2021 n. 134 (art. 161‑bis cod. pen.)

    Ha introdotto la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e l'istituto dell'improcedibilità; la Corte ha richiamato questa evoluzione normativa ma ha precisato che il regime più favorevole della legge 103/2017 trova applicazione per i reati nel periodo indicato.

  • art. 159, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per il principio della sospensione del decorso della prescrizione tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo (con i limiti temporali previsti).

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine di riferimento per l'inizio della sospensione del decorso della prescrizione collegata al deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Norma che disciplina i criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente: entità del danno, gravità della violazione e pericolo per la circolazione; la Corte ha ritenuto questi criteri adeguati per giustificare la misura adottata.

  • art. 133 cod. pen.

    Contenuto nella discussione per evidenziare che i criteri di determinazione della pena detentiva non sono direttamente sovrapponibili a quelli della sanzione amministrativa/accessoria della sospensione della patente; pertanto non rilevante ai fini dell'adeguatezza della misura accessoria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive i motivi di ricorso per cassazione sollevati dal difensore; richiamato in epigrafe rispetto ai motivi esposti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2020 si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23/2017, comprensiva delle cause di sospensione: il calcolo della prescrizione richiede l'analisi puntuale dei periodi di sospensione e non sempre porta all'estinzione del reato.
  • La successiva modifica normativa non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina più favorevole se le leggi indicano la propria efficacia a decorrere da date diverse; occorre valutare la collocazione temporale del fatto e il regime applicabile.
  • La durata della sanzione accessoria della sospensione della patente si valuta secondo l'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) e non con i criteri dell'art. 133 cod. pen.; una motivazione sintetica che dica quali criteri sono stati ritenuti prevalenti è sufficiente.
  • L'elevato tasso alcolemico e la presenza di passeggeri costituiscono elementi rilevanti per giustificare una sospensione della patente di durata significativa e per negare la sospensione condizionale della pena.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel decidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena e non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen.; è sufficiente l'indicazione degli elementi valutati in senso ostativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.