Cassazione Civile, Sentenza n. 9748/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza n. 4522/2013 della Corte di Cassazione invocando, ai sensi dell'art. 395 c.p.c.: (1) la nullità degli atti sottoscritti da dirigenti nominati in base a norme poi dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale (in particolare il dott. Massimo Jervolino, firmatario dell'avviso di accertamento n. 82702AB00083/2003), con conseguente assimilazione degli atti a quelli privi di sottoscrizione; la ricorrente sostiene inoltre di aver conosciuto il nominativo del firmatario solo dopo accesso agli atti del 9.3.2016; (2) l'esistenza di un presunto conflitto di giudicati in forza dell'archiviazione nel procedimento penale a carico del legale rappresentante (decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Udine del 6.4.2010), fatto che, secondo la ricorrente, sarebbe incompatibile con la pronuncia civile.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza n. 4522/2013 fosse una pronuncia di rigetto e non una decisione sul merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per cui non trova applicazione l'art. 391-ter c.p.c.; di conseguenza l'impugnazione per revocazione è limitata alle ipotesi previste dall'art. 395 e, comunque, non può essere estesa per via interpretativa. Quanto al presunto conflitto di giudicati, la Corte ha osservato che il decreto di archiviazione penale non impedisce una diversa valutazione e qualificazione dei fatti in sede tributaria e non ha autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; inoltre l'art. 391-ter non contempla la revocazione fondata sull'art. 395 n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi respinto il ricorso e non si è pronunciata sulle spese poiché l'Agenzia non ha depositato controricorso; ha altresì rilevato gli effetti connessi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.; art. 395 n. 5 c.p.c.
Le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 sono quelle applicabili; la Corte precisa che, per il caso concreto, non si configurano i presupposti utili ai fini della revocazione invocata e che l'art. 391-ter non estende tali ipotesi
art. 391-ter c.p.c.
Non si applica alle sentenze di mera legittimità (rigetti) della Corte di Cassazione che non decidono il merito ai sensi dell'art. 384; quindi non può essere usato per ottenere revoche oltre i casi espressamente previsti
art. 391-bis c.p.c.
Sistema normativo che delimita le ipotesi e le modalità di revocazione: laddove la sentenza sia di rigetto il ricorso per revocazione resta limitato alle ipotesi previste dall'art. 395
art. 384 c.p.c.
Fa riferimento alla sentenza che decide anche il merito; la Corte distingue le sentenze di rigetto dalle sentenze che decidono il merito ai fini dell'applicabilità dell'art. 391-ter
art. 654 c.p.p.
Il decreto di archiviazione penale non è tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata che impedirebbe la diversa valutazione in sede tributaria
sentenza n. 37/2015 Corte costituzionale
Dichiarazione di incostituzionalità di norme che avevano portato alla nomina di dirigenti; la ricorrente ha dedotto la nullità degli atti firmati da tali dirigenti, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la domanda di revocazione per le ragioni processuali sopra indicate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Disciplina gli effetti contributivi (ulteriore importo a titolo di contributo unificato) che la Corte ha rilevato essere eventualmente dovuti dal ricorrente principale
Massime di principio
- Le possibilità di ottenere la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione sono molto limitate: se la sentenza è di rigetto e non decide il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non si applica l'art. 391-ter e la revocazione resta circoscritta alle ipotesi tassative dell'art. 395 c.p.c.
- Un provvedimento di archiviazione penale non equivale a una cosa giudicata idonea a impedire una diversa decisione in sede civile o tributaria; pertanto l'archiviazione, di per sé, non costituisce di norma motivo valido di revocazione della sentenza civile/tributaria.
- La nullità degli atti amministrativi o degli accertamenti per vizi legati alla legittimazione del sottoscrittore (es. nomina impugnata) può essere una linea di difesa, ma deve essere promossa con i rimedi appropriati e nei termini procedurali idonei; non sempre è perseguibile tramite revocazione di una sentenza di rigetto in Cassazione.
- Quando si scopre tardivamente un elemento nuovo (es. nominativo del firmatario), è fondamentale esercitare tempestivamente gli strumenti processuali disponibili (accesso agli atti, impugnazioni ordinarie o straordinarie) e valutare se il caso rientra realmente nelle fattispecie di revocazione previste dalla legge.
- Il giudice non può per via interpretativa estendere i casi di revocazione stabiliti dal legislatore: eventuali ampliamenti delle ipotesi di revocazione spettano al Parlamento, non alla giurisprudenza
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