Cassazione Penale, Ordinanza n. 05446/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, con efficacia dalla data della prima perquisizione eseguita dai carabinieri, e aveva contestualmente negato la detenzione domiciliare per ragioni di salute. La revoca era stata fondata sulle condotte tenute durante la misura alternativa e, in particolare, su un'informativa di reato relativa a una coltivazione illegale di canapa emersa da attività investigative. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione degli elementi di merito già esaminati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del tribunale di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova per la gravità delle condotte poste in essere durante la misura e sulla mancata concessione della detenzione domiciliare per assenza di una condizione di incompatibilità con il regime detentivo per ragioni di salute. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia adeguata e non manifestamente illogica.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere legittimamente fondata su condotte serbate dal beneficiario durante l'esecuzione della misura, specie se tali condotte sono connotate da particolare gravità e si pongono in contrasto con le finalità rieducative e con l'osservanza delle prescrizioni della misura stessa.
- La detenzione domiciliare per ragioni di salute può essere negata quando non risulti una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute del condannato e il regime detentivo ordinario o carcerario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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