Ordinanza n. 1960/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico veterinario per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina veterinaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro per l’a.a. 2025/2026, nonché dinieghi sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato alla selezione per l’ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria senza conseguire alcuna sufficienza nelle tre materie previste, ha chiesto in via cautelare l’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre, oppure l’assegnazione di un posto vacante e, in subordine, l’annullamento della procedura e della graduatoria. Ha contestato la disciplina introdotta dai decreti ministeriali attuativi della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025, in particolare il meccanismo di formazione della graduatoria e le modifiche sopravvenute sui requisiti di accesso; la parità di trattamento e l’affidamento dei candidati; le modalità di correzione delle prove da parte di commissioni universitarie diverse; l’asserita erroneità, ambiguità o omessa neutralizzazione di quesiti; la violazione dell’anonimato; la mancata copertura e redistribuzione dei posti; la determinazione del fabbisogno professionale e del contingente; le modalità formative e lo svolgimento delle prove. Ha inoltre dedotto la mancata o parziale ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per assenza di una prognosi favorevole sulle censure e per il mancato conseguimento, da parte della ricorrente, di almeno una sufficienza, requisito necessario per l’inserimento nella graduatoria secondo il meccanismo sopravvenuto. Il TAR ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il D.M. n. 1115/2025: le modifiche hanno ampliato la platea degli idonei per favorire la copertura dei posti, ma hanno mantenuto la priorità dei candidati con tre sufficienze e graduato gli altri secondo fasce progressive, così tutelando merito, par condicio, imparzialità e affidamento. Il sistema non è stato ritenuto contrario alla legge delega e al d.lgs. n. 71/2025, poiché il conseguimento dei crediti mancanti è stato posticipato quale condizione per il mantenimento dell’immatricolazione, restando necessario almeno il conseguimento di una sufficienza. Le doglianze sulla diversa strategia di studio sono state qualificate come interesse di mero fatto; quelle sulle commissioni di correzione come generiche e prive di prova concreta di prassi difformi. L’accesso alla documentazione non ostesa è stato ritenuto questione distinta, da risolvere secondo la disciplina dell’accesso documentale, e non vizio della procedura selettiva. Le contestazioni sui quesiti di fisica n. 10 e n. 28 sono state ritenute prive di interesse perché i relativi vizi erano già stati neutralizzati. Anche le censure sull’anonimato non hanno superato la soglia cautelare, non risultando dimostrata una violazione non irrilevante né una concreta possibilità di alterazione dei risultati. Sono state ritenute carenti di interesse le doglianze sulla mancata attribuzione o redistribuzione dei posti e sul contingente, poiché la ricorrente non era in graduatoria; inammissibili, per mancata evocazione del Ministero della Salute, quelle sul fabbisogno professionale; generiche quelle sulle modalità formative e sulle irregolarità nello svolgimento delle prove. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con termini perentori. Le spese della fase cautelare, pari a euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure e ha rigettato la sospensione richiesta.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevedeva il superamento degli esami delle tre materie del semestre filtro quale condizione per l’accesso alla graduatoria e al secondo semestre secondo la disciplina originaria.
legge delega n. 26/2025
La disciplina ministeriale sopravvenuta è stata ritenuta, in sede cautelare, compatibile con i principi della legge delega sull’accesso ai corsi e sul conseguimento dei crediti formativi.
d.lgs. n. 71/2025
È stato interpretato nel senso che l’ammissione al secondo semestre richiede il conseguimento dei crediti previsti e la collocazione utile nella graduatoria; il D.M. n. 1115/2025 può posticipare il conseguimento dei crediti mancanti, subordinando a esso il mantenimento dell’immatricolazione.
D.M. n. 1115/2025
Ha introdotto un sistema di graduazione per fasce che consente l’inserimento in graduatoria anche a candidati privi di tutte le sufficienze, purché abbiano almeno una sufficienza, mantenendo la priorità di chi abbia conseguito tutte le sufficienze e prevedendo il recupero dei crediti mancanti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale avviso alla parte in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile per l’elevato numero dei controinteressati; il TAR ha imposto la pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei candidati in graduatoria.
Massime di principio
- In una procedura selettiva nazionale, una modifica sopravvenuta delle regole di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con l’affidamento e la par condicio quando amplia la platea degli idonei, mantiene la priorità di chi possiede i requisiti originariamente richiesti e ordina progressivamente gli altri candidati in base alla maggiore o minore prossimità a tali requisiti.
- La disciplina che consente l’inserimento in graduatoria di candidati privi di tutti i requisiti formativi originariamente previsti non contrasta necessariamente con la normativa primaria se subordina l’ammissione o il mantenimento dell’immatricolazione al successivo conseguimento dei crediti mancanti entro termini uniformi e predeterminati.
- La contestazione delle modalità di correzione affidate a commissioni diverse richiede la dimostrazione concreta di prassi difformi o dell’assenza di criteri predeterminati; la mera esistenza di più commissioni non prova, di per sé, la violazione della par condicio.
- La mancata ostensione di documenti richiesti con istanza di accesso costituisce questione da esaminare secondo la disciplina dell’accesso documentale e non determina automaticamente l’illegittimità della procedura selettiva.
- La violazione delle regole sull’anonimato produce effetto viziante solo quando sia non irrilevante e idonea, in concreto, a compromettere l’imparzialità della procedura o ad alterare i risultati; non è sufficiente la mera irregolarità formale delle operazioni.
- Nei giudizi diretti a incidere su una graduatoria nazionale, i soggetti collocati nella graduatoria stessa sono controinteressati sostanziali quando l’eventuale accoglimento possa pregiudicare la loro posizione; in presenza di un numero elevato di destinatari, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con indicazione nominativa dei controinteressati e rispetto dei termini perentori fissati dal giudice.
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