Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva agito ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti di due verbali di separazione consensuale omologati, con i quali ciascun marito aveva trasferito beni immobili alla rispettiva moglie. La banca deduceva di essere creditrice di una società di persone, per un finanziamento chirografario garantito personalmente dai due fratelli, e sosteneva che gli atti di separazione, successivi al sorgere del credito, fossero stati posti in essere per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti eventus damni e consilium fraudis anche per presunzioni; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando la contiguità temporale tra le separazioni e la cancellazione della società, la coincidenza e contestualità dei contenuti degli accordi e la situazione patrimoniale dei coniugi. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: omessa motivazione sull'istanza istruttoria diretta a provare la mancata conoscenza delle vicende debitorie; vizio di motivazione e cattiva valutazione delle allegazioni difensive sulla loro estraneità al finanziamento e alla garanzia; violazione di legge per avere la corte territoriale fondato il proprio convincimento su presunzioni reputate illogiche, su una praesumptio de presumpto e su circostanze ritenute non dimostrate o irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La sentenza d'appello era stata ritenuta adeguatamente motivata, perché non si era limitata a recepire quella di primo grado, ma aveva richiamato ulteriori elementi presuntivi a sostegno della consapevolezza fraudolenta. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito possono essere dichiarati inefficaci se pregiudicano la garanzia del creditore e ricorrono i relativi presupposti, anche in via presuntiva quanto alla consapevolezza fraudolenta.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti nel quadro delle doglianze processuali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per lamentare vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente.
art. 187 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti nell'ambito delle censure sull'istruzione probatoria.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti nell'impugnazione, senza accoglimento delle doglianze.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti sul tema dell'onere probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni nella ripartizione effettuata dal giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato per provare la scientia fraudis.
art. 2729 c.c.
La prova della consapevolezza fraudolenta può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 2910 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti nel contesto delle censure, senza rilievo decisivo nella pronuncia di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere provata anche mediante presunzioni semplici, quando gli indizi valorizzati dal giudice di merito siano tra loro coerenti e convergenti.
- La censura in cassazione che sollecita una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una nuova valutazione dei fatti è inammissibile, poiché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
- Il giudice di merito può integrare il quadro argomentativo della decisione con ulteriori elementi fattuali, purché la motivazione resti logica, non apparente e idonea a sorreggere il convincimento raggiunto.
- In presenza di un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, il pregiudizio alle ragioni creditorie e la partecipazione fraudolenta del terzo possono essere desunti dall'assetto complessivo dell'operazione, dalla vicinanza temporale con altri eventi societari e dalle condizioni patrimoniali dei disponendi.
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