Cassazione Civile, Ordinanza n. 03486/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma la correzione di un asserito errore materiale nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6859/2025. Le parti che avevano chiesto la correzione hanno dedotto che, nel provvedimento che le aveva condannate alle spese, la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della controparte, avvocato dichiaratosi anticipatario. La Cassa resistente ha chiesto che il dispositivo venisse corretto inserendo la formula di distrazione. Gli intimati non hanno svolto difese. La Corte ha esaminato se l’omissione della pronuncia sulla distrazione integri errore materiale correggibile ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il rimedio è la correzione dell’errore materiale e la richiesta del difensore è ammissibile se nel giudizio definito era stata formulata specifica istanza di distrazione, anche implicitamente comprensiva della dichiarazione di anticipazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione e ha disposto che nel dispositivo dell’ordinanza n. 6859/2025, dopo la condanna alle spese, fossero inserite le parole "da distrarsi in favore del procuratore, avv. Elio Vulpis, dichiaratosi anticipatario". È stato mantenuto fermo il resto del provvedimento. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione né sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la correzione dell'errore materiale anche del provvedimento della Corte di cassazione, quando vi sia incoerenza tra volontà giudiziale e sua espressione formale.
comma 2, ultimo periodo; comma 3
regola il procedimento di correzione e consente l'intervento emendativo nel rispetto del contraddittorio; la correzione può riguardare anche l'omessa distrazione delle spese.
è la norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale del procedimento.
l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis non impedisce la correzione d'ufficio delle statuizioni della Corte, se ne ricorrono i presupposti.
art. 196 - quinqu
norma richiamata solo nel dispositivo finale per gli adempimenti di cancelleria; dal testo non è possibile ricavarne oltre.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, non un vizio che imponga un diverso rimedio impugnatorio.
- Il procedimento di correzione può essere attivato anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, purché sia instaurato il contraddittorio e sussistano i presupposti dell'errore materiale o di calcolo.
- La richiesta di distrazione delle spese formulata nel giudizio definito è sufficiente a legittimare l'istanza di correzione, senza necessità di una distinta notificazione alla parte assistita dal difensore antistatario.
- In sede di correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione delle spese, la Corte interviene solo sul segmento omesso del dispositivo, lasciando immutato il resto della decisione.
- Quando il procedimento di correzione riguarda la sola integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento stesso né sul raddoppio del contributo unificato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
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