Cassazione Civile, Ordinanza n. 27092/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
Nel corso della procedura fallimentare relativa a una farmacia, il giudice delegato aveva prima aggiudicato provvisoriamente il compendio aziendale, poi riaperto la gara competitiva tra l'aggiudicataria provvisoria e nuovi offerenti, al fine di salvaguardare la licenza farmaceutica in scadenza, e infine aveva aggiudicato il bene al migliore offerente, con previsione di decadenza automatica in caso di mancato pagamento del prezzo e successiva assegnazione alla seconda miglior offerente, che diveniva aggiudicataria definitiva per l'inadempimento del primo aggiudicatario. Il fallito proponeva reclamo ex art. 26 l. fall. contro entrambi i decreti del giudice delegato, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il difensore del fallito avesse partecipato alle udienze in cui i provvedimenti erano stati emessi e che quindi la conoscenza fosse immediata. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 82, 83 c.p.c. e 26 l. fall., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente attribuito al difensore la rappresentanza nella procedura fallimentare sulla base di procure conferite per giudizi diversi e che la nuova nomina di altro legale avesse escluso ogni precedente incarico; con il secondo si deduceva la violazione delle norme sulle vendite forzate e fallimentari, contestando la correttezza nel merito della riapertura della gara e della modalità di aggiudicazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che il tribunale aveva compiuto un accertamento di fatto sull'estensione della procura e sulla presenza del difensore alle operazioni di inventario e alle udienze, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del corretto uso dei canoni ermeneutici e della motivazione; la censura, invece, mirava a ottenere una diversa interpretazione del documento e una nuova valutazione dei fatti. Ha inoltre rilevato che la doglianza sarebbe comunque inammissibile anche sotto il profilo motivazionale, perché il tribunale aveva esaminato la questione della nuova procura e ne aveva escluso la rilevanza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto difettare l'interesse a impugnare le argomentazioni sul merito, poiché il tribunale aveva già definito il reclamo in rito come tardivo; le ulteriori considerazioni sul merito erano quindi prive di efficacia decisoria e non costituivano una ratio decidendi autonomamente censurabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il potere rappresentativo del difensore nella procedura; la Corte non affronta una lettura autonoma della norma, ma qualifica la censura come volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto.
art. 83 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di procura alle liti; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché diretta a contestare l'interpretazione della procura compiuta dal giudice di merito.
art. 26 l. fall.
Norma base del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; nel caso il reclamo è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 108 l. fall.
Richiamato dal tribunale per giustificare la riapertura della gara e la competizione tra aggiudicatario provvisorio e nuovi offerenti; la Corte non entra nel merito perché tale passaggio non costituisce ratio decidendi.
art. 107 l. fall.
Censurato dal ricorrente con il secondo motivo in relazione alle vendite fallimentari; la Corte non esamina il merito per difetto di interesse.
artt. 490, 570, 571, 572, 574, 584, 586, 587 c.p.c.
Norme invocate dal ricorrente sulla pubblicità e sulle modalità della vendita forzata; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancanza di interesse, poiché riferita a motivazione non decisoria.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile, sotto la veste di violazione di legge o vizio processuale, una censura che miri in realtà a ottenere una diversa interpretazione della procura o una nuova valutazione di fatti e documenti compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento circa l'estensione del mandato difensivo e la partecipazione del difensore agli atti della procedura è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo nei limiti del rispetto dei canoni ermeneutici e della coerenza motivazionale.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione e svolge comunque considerazioni sul merito, queste ultime non assumono valore di ratio decidendi e non sono autonomamente impugnabili; la parte ha interesse a censurare solo la decisione in rito che ha chiuso il giudizio.
- Non sussiste interesse a ricorrere in cassazione contro argomentazioni prive di effetto decisorio, poiché il giudicato si forma sulla sola statuizione che ha effettivamente definito la controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27008/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27012/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2024 del 18/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →