Sentenza n. 452/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1392 DEL 05/07/2023 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, CON LA QUALE IL TRIBUNALE “CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE, IN MISURA PARI ALLE RETRIBUZIONI PERSE DA QUELLA DATA FINO AL 30/06/2023, DETRATTE LE RETRIBUZIONI PERCEPITE DURANTE L’A.S. 2022/2023, PER I CONTRATTI DI SUPPLENZA CONCLUSI NELLO STESSO PERIODO”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di una sentenza civile di condanna al risarcimento delle retribuzioni perse
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni perse fino al 30 giugno 2023, detratte quelle percepite per contratti di supplenza conclusi nell'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato la regolarità della notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni circa la mancata esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta 60 giorni per provvedere dopo la segnalazione della ricorrente. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ordinando all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e nominando, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ritiene tale termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal TAR in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, è necessario che il titolo giudiziale sia regolarmente notificato in forma esecutiva e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
- La mancata contestazione dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio, consente al giudice di ordinare direttamente l'esecuzione della condanna pecuniaria.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le funzioni commissariali siano connesse ai suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo.
- La reiterata mancata esecuzione di titoli giudiziali da parte di un'amministrazione, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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