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Sentenza

Sentenza n. 3716/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico e atti procedimentali connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Caserta in relazione all’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, riguardante un rapporto di lavoro domestico e di assistenza alla persona con convivenza. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto né la richiesta di integrazione documentale, né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, né il provvedimento finale, conosciuti soltanto mediante accesso agli atti. Ha inoltre dedotto vizi sostanziali, consistenti in difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando di avere trasmesso la documentazione richiesta e che, nel corso del procedimento, era deceduta la promittente datrice di lavoro, circostanza che aveva impedito la formalizzazione del contratto di soggiorno. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha riferito di avere rinnovato l’istruttoria in autotutela, senza tuttavia indicare l’esito del nuovo procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto assorbente la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Nelle procedure di emersione, il lavoratore straniero deve essere considerato soggetto istante al pari del datore di lavoro e deve pertanto ricevere sia le richieste di integrazione istruttoria sia il preavviso di rigetto, anche quando le ragioni ostative riguardino la posizione del datore. L’Amministrazione non ha provato il perfezionamento della notifica del preavviso, asseritamente inviato il 17 febbraio 2022; dagli atti risultava invece che la raccomandata era stata spedita a un indirizzo diverso da quello indicato nella dichiarazione di ospitalità. Il contraddittorio correttamente instaurato avrebbe potuto consentire ulteriori approfondimenti istruttori, anche alla luce del decesso della datrice di lavoro intervenuto durante il procedimento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

    Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone la comunicazione del preavviso di rigetto e, nelle procedure di emersione, richiede che tale comunicazione sia notificata anche al lavoratore straniero, quale soggetto istante e potenziale beneficiario del provvedimento.

  • art. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241

    Fondano l’istanza di accesso agli atti mediante la quale la ricorrente ha acquisito conoscenza degli atti del procedimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero è soggetto istante al pari del datore di lavoro e deve essere destinatario delle richieste di integrazione documentale e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
  • La natura plurilaterale e plurisoggettiva degli effetti della procedura di emersione impone all’amministrazione di garantire la partecipazione procedimentale di tutti i soggetti coinvolti, anche quando la ragione ostativa riguardi la posizione del datore di lavoro.
  • L’amministrazione deve provare il perfezionamento della notifica del preavviso di rigetto al lavoratore straniero; l’invio a un indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del procedimento non dimostra l’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale.
  • In ragione dei particolari interessi coinvolti, non è sufficiente un unico tentativo di notifica avente esito negativo: l’amministrazione deve effettuare ulteriori tentativi o applicare la procedura prevista per l’irreperibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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