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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2622/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., fondato su due presunti errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c.: (1) contestazione della valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito (presunto consenso della proprietaria all'esecuzione dei lavori, sua conoscenza dell'intenzione del conduttore e applicabilità dell'art.2051 c.c.); (2) dedotta omissione di valutazione di documenti e risultanze probatorie (si sostiene che i lavori furono eseguiti da Edoardo Ansuini e che tale circostanza avrebbe imposto la regresso verso di lui/verso il cessionario dell'azienda).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo critica valutazioni di fatto dei giudici di merito non sindacabili in revocazione e prospetta censure non pertinenti rispetto alla motivazione impugnata; inoltre la critica non costituisce errore revocatorio ed è, in parte, impropria perché attiene a valutazioni di merito. Il secondo motivo è inammissibile perché (a) verte su questioni di fatto (chi ha eseguito i lavori) non decisive per la revocazione; (b) la Corte non ha omesso l'esame della questione sulla cessione d'azienda ma ha ritenuto che tale tema non fosse stato prospettato nei gradi di merito; (c) in entrambi i motivi il ricorrente non ha assolto l'onere di indicazione/riassunto dei documenti previsto dall'art. 366, n.6 c.p.c., rendendo il ricorso inammissibile. Spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in Euro 5.513 oltre oneri) e aggravio possibile del contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che consente la revocazione per determinati motivi; il ricorso era proposto in base a questa disposizione ma è stato dichiarato inammissibile per carenze formali e per insofferenza verso valutazioni di fatto dei giudici di merito

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Consente la revocazione per errori di fatto rilevanti; la Corte ha ritenuto che i profili indicati non costituissero errori revocatori o consistessero in meri apprezzamenti di merito non sindacabili

  • art. 2051 c.c.

    responsabilità del custode

    La Corte ha richiamato che la responsabilità del custode può essere esclusa dal caso fortuito, ma non nel caso in cui il proprietario abbia autorizzato lavori senza verificarne il progetto nonostante la nota fragilità statica

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    onere di trascrivere o riassumere i documenti nel ricorso per cassazione

    Per rendere ammissibile una censura per omesso esame di documenti in cassazione è necessario non solo allegare i documenti ma anche indicarne/riassumerne il contenuto nel ricorso; la mancata indicazione rende il motivo inammissibile

  • art. 385 comma 1 c.p.c.

    Norma che dispone la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente; la ricorrente è stata condannata alle spese

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente

  • d.M. 10.3.2014 n. 55 art. 2 comma 2

    Riferimento alla liquidazione delle spese e oneri forfettari a favore del difensore della parte resistente

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede che l'errore sia effettivamente revocatorio e non si limiti a una diversa valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: non è ammessa una semplice riconsiderazione del merito.
  • Le censure relative all'omesso esame di documenti in cassazione richiedono che i documenti non solo siano allegati ma anche esplicitamente indicati o riassunti nel ricorso per cassazione (art.366 n.6 c.p.c.); la mancata indicazione rende la censura inammissibile e tale inammissibilità può essere motivo per rigettare la revocazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova e nella determinazione dei fatti (ad es. chi ha eseguito i lavori): questioni strettamente di fatto sono difficilmente revocabili.
  • Se si intende promuovere un'azione di rivalsa verso il cessionario/contraente (es. per cessione d'azienda o per lavori eseguiti dal conduttore), è cruciale aver sollevato e documentato la relativa questione nei gradi di merito, altrimenti la questione può risultare inammissibile nelle sedi superiori.
  • Il proprietario/"custode" può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art.2051 c.c. se ha autorizzato lavori senza le verifiche necessarie, specie quando era nota la fragilità dell'immobile; l'eccezione del caso fortuito non opera se l'evento dannoso deriva da imperizia o da omissione di controlli.
  • Chi propone revocazione deve curare la tecnica processuale: indicare esattamente dove e come il precedente ricorso ha assolto gli oneri di indicazione dei documenti e dimostrare che l'errore è decisivo per la decisione impugnata, pena l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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