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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12082/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Il ricorrente denunciava: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per l'attribuzione di rilievo al mero possesso della "dote"/'affiliazione (cd. "battezzato") richiamando le Sezioni Unite Modaffari per il principio che l'investitura formale non basta senza un contributo significativo; (ii) vizio di motivazione per assunta errata valutazione delle intercettazioni e mancato ascolto delle deduzioni difensive — in particolare contestazione dell'identificazione in "Enzo della zia Cata", della rilevanza dei contrasti elettorali e degli scontri fra giovani (da ritenersi non mafiosi), e della ricostruzione del ferimento e del conferimento dell'affiliazione a Polsi. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per assenza di concreti riferimenti a condotte associative del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze riproponessero una diversa valutazione del merito senza evidenziare vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione. La motivazione impugnata è stata ritenuta coerente: le intercettazioni e il contesto investigativo indicano la disponibilità del Casella ad eseguire ordini dei capi (coinvolgimento in progetto di spaccio a Roma, partecipazione a scontri armati, incarico di individuare responsabili del ferimento), e l'identificazione con "Enzo della zia Cata" è spiegata tramite rapporto famigliare. Inoltre la Corte ha precisato che la decisione delle Sezioni Unite citata non esclude valore probatorio all'investitura formale quando il contesto dimostri effettività e contributo all'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per illustrare i motivi di impugnazione nella forma prevista (limiti di impugnazione dell'atto cautelare)

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla precedente fase di impugnazione in sede di riesame (il ricorrente ha riproposto censure già sollevate in sede di art. 309)

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020, n.176

    Norme organizzative/procedurali che consentono il deposito di conclusioni scritte e la trattazione cartolare del ricorso (il contraddittorio si è svolto per iscritto)

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150 (e successive modifiche)

    Richiamata in relazione alla disciplina transitoria che regola la trattazione cartolare e i termini procedurali

  • Sezioni Unite, sent. n. 36958 del 27/05/2021 (cd. Modaffari)

    La Corte richiama la pronuncia per chiarire che le investiture o "doti" mafiose non sono automaticamente irrilevanti: assumono rilevanza probatoria se contestualizzate e se indicano una effettiva messa a disposizione dell'affiliato per gli scopi del sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari non è consentita una mera rivalutazione del merito: devono essere segnalati vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
  • Le critiche basate su una lettura alternativa delle intercettazioni o su una diversa valutazione della loro rilevanza indiziaria sono normalmente inammissibili se non evidenziano travisamenti oggettivi o contraddittorietà manifeste nella motivazione.
  • La mera affermazione di un 'possesso formale' di doti o affiliazioni mafiose non esclude automaticamente valore probatorio: l'investitura assume rilievo quando il contesto e le altre evidenze (comportamenti, ordini eseguiti, ruolo operativo) ne mostrino l'effettività e la disponibilità a contribuire agli scopi dell'associazione.
  • L'identificazione del soggetto attraverso soprannomi o appellativi (es. "Enzo della zia Cata") può essere ritenuta valida se esistono elementi di collegamento (rapporti familiari, corrispondenze contestuali nelle intercettazioni) che la corroborano.
  • Contestazioni procedurali relative alla mancata partecipazione orale alla udienza sono inefficaci se il contraddittorio si è svolto regolarmente in forma scritta nei termini di legge; le richieste di rinvio per legittimo impedimento presentate dopo il deposito delle conclusioni cartolari potrebbero non essere accolte.
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre mirare a dimostrare errori formali, travisamenti oggettivi delle prove o la manifesta illogicità della motivazione, non soltanto proporre una narrativa alternativa ritenuta più plausibile.

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