Cassazione Civile, Ordinanza n. 20844/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001 emesso nei confronti di una società di persone, con recupero di imposte sui redditi, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. La socia destinataria dell'atto ha impugnato l'accertamento sostenendo, in sintesi, la propria posizione di socia al 50% fino al 2002, la separazione dal coniuge e la successiva cessione della quota sociale, nonché vizi del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Dopo alterne vicende processuali nei gradi di merito e in cassazione, la Corte aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio. Nel giudizio di legittimità la ricorrente non ha però depositato tempestivamente l'atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti, né tale atto è stato rinvenuto in cancelleria. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi, ma il testo della sentenza esaminata non ne riporta il contenuto specifico perché la decisione si arresta su una questione preliminare processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di legittimità, la mancata ottemperanza o la tardiva ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, oppure il tardivo deposito della prova della tempestiva ottemperanza, comportano l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, rilevabili d'ufficio. Nel caso concreto, l'atto di integrazione del contraddittorio non risultava depositato nel termine utile né comunque rinvenibile nel fascicolo/cancelleria. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
È richiamato come base dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nel giudizio di rinvio.
art. 371-bis c.p.c.
La Corte afferma che la mancata o tardiva ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, o il tardivo deposito della prova della tempestiva ottemperanza, comportano una causa di inammissibilità o improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, oppure il deposito tardivo della prova dell'avvenuta integrazione, determina una preclusione processuale rilevabile d'ufficio che impedisce l'esame del merito.
- Quando la Corte dispone l'integrazione del contraddittorio, la parte ricorrente deve non solo notificare l'atto nei termini assegnati, ma anche depositarne tempestivamente la prova; il mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo o in cancelleria equivale a mancato assolvimento dell'onere processuale.
- Le irregolarità relative all'integrazione del contraddittorio in cassazione non restano prive di conseguenze sostanziali sul ricorso, potendo condurre alla sua inammissibilità o improcedibilità d'ufficio.
- In tema di spese processuali, la declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della parte ricorrente e legittima la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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