Sentenza n. 59/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della nota della Regione Molise prot. n. 90831/2025 del 22.06.2025 di diniego di accesso relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente in data 22.05.2025; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta, con condanna della Regione Molise all’ostensione di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti del 22.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti opposto dalla Regione Molise all’istanza del 22 maggio 2025, relativa alla documentazione concernente la concessione, l’erogazione e la riduzione di un contributo pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società, già destinataria di un provvedimento regionale di riduzione del contributo pubblico e soccombente nei precedenti giudizi instaurati contro tale riduzione, ha chiesto l’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 per acquisire la documentazione relativa alla concessione, attuazione, pagamento e controllo del contributo, allo scopo di predisporre ulteriori iniziative difensive, inclusi il ricorso per cassazione e rimedi straordinari. La Regione ha negato l’accesso sostenendo che gli atti erano già stati pubblicati o notificati, che la richiesta di eventuali atti istruttori era generica e gravosa e che non sussisteva un nuovo, concreto e attuale interesse, essendo ormai definita la controversia sul recupero del contributo. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, evidenziando la natura difensiva dell’accesso, la puntuale individuazione della documentazione e l’impossibilità di giustificare un diniego totale sulla base dell’eventuale onerosità o genericità di una sola parte della richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la domanda come accesso difensivo ordinario, non riguardante dati sensibili o giudiziari, per il quale l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 richiede che la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, senza esigere la più rigorosa stretta indispensabilità. La verifica del nesso tra documenti e finalità difensive deve essere svolta in astratto, sulla base della motivazione dell’istanza, senza valutare la fondatezza, ammissibilità o concreta utilità della futura azione giudiziaria: il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale. Nel caso concreto, il richiamo alla pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato e alla possibile proposizione di rimedi straordinari costituiva motivazione succinta ma puntuale e sufficiente a dimostrare l’astratta strumentalità dell’accesso. La Regione non poteva opporre validamente né l’assenza di un nuovo interesse, né la definizione della precedente controversia, né l’onerosità della ricerca documentale per giustificare il diniego integrale. L’Amministrazione avrebbe dovuto ostendere i documenti disponibili e reperibili, escludendo soltanto quelli inesistenti, irreperibili o concretamente caratterizzati da onerosità amministrativa eccessiva, da attestare formalmente. Il TAR ha quindi annullato il diniego, dichiarato il diritto della società all’accesso nei limiti indicati in motivazione e ordinato alla Regione di esibire e rilasciare la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La Regione è stata condannata al pagamento di 750 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
La disciplina generale dell’accesso documentale costituisce la base della pretesa ostensiva azionata dalla società.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nell’accesso difensivo ordinario è sufficiente la necessità della conoscenza dei documenti per la cura o difesa di interessi giuridici; la stretta indispensabilità è richiesta soltanto per documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.
art. 60 d.lgs. 196/2003
Richiamato dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 per la disciplina dell’accesso a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il TAR ha ritenuto tale ipotesi estranea alla controversia.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo ordinario, il richiedente deve allegare un collegamento motivato tra la documentazione richiesta e la cura o difesa di una propria situazione giuridica; non è necessario dimostrare la fondatezza o l’ammissibilità della pretesa sostanziale o dell’azione giudiziaria che si intende eventualmente esercitare.
- La valutazione del nesso di strumentalità nell’accesso difensivo deve essere compiuta in astratto, verificando l’inerenza dei documenti richiesti alla posizione giuridica dell’istante e alle finalità dichiarate, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano anticipare il giudizio sulla concreta utilità probatoria dei documenti o sulla proponibilità dei rimedi giurisdizionali.
- Il riferimento alla pendenza dei termini per proporre impugnazioni e alla possibile attivazione di rimedi straordinari, accompagnato dall’indicazione della necessità di tutelare in giudizio i propri interessi, può integrare una motivazione succinta ma puntuale dell’istanza di accesso difensivo.
- L’eventuale genericità o onerosità relativa a una parte della richiesta di accesso non legittima, di per sé, il diniego integrale: l’amministrazione deve consentire l’ostensione dei documenti individuati e reperibili, indicando formalmente l’inesistenza, l’irreperibilità o l’eccessiva onerosità degli ulteriori documenti non ostensibili.
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