Sentenza n. 235/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del 27 maggio 2022 di ARIA S.p.A., con cui è stata comunicato il rigetto dell'istanza del 20 maggio 2022 di revisione del prezzo presentata da Dealfa S.r.l. in relazione alla convenzione per la fornitura di Medicazioni Generali parte 3_ARCA_2019_064.3 per i lotti di gara n. 4 e 25; - di ogni provvedimento e di ogni atto istruttorio adottato nel corso del procedimento di revisione del prezzo attivato dalla resistente a seguito dell'istanza di revisione del prezzo della ricorrente, allo stato ignoti; - di ogni altro atto ad essi preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi contrattuali a far data dalla presentazione della relativa istanza di variazione dei corrispettivi e alle condizioni ivi quantificate, in relazione alla convenzione per la fornitura di Medicazioni Generali parte 3_ARCA_2019_064.3 per i lotti di gara n. 4 e 25; e per la condanna della resistente a pagare i compensi revisionali a far data dalla presentazione della relativa istanza di variazione, maggiorati di rivalutazione dei prezzi, oltre accessori di legge, compresi interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 e al risarcimento del danno ingiusto subito da Dealfa Srl, in forma specifica, o, in via subordinata, per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di revisione dei prezzi relativa a una convenzione per la fornitura di medicazioni generali, per i lotti di gara n. 4 e 25
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice ha impugnato la nota con cui ARIA S.p.A. aveva respinto l'istanza di revisione dei prezzi contrattuali, nonché gli atti istruttori, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi a decorrere dalla presentazione dell'istanza, alle condizioni quantificate nella stessa, oltre alla condanna dell'amministrazione al pagamento dei compensi revisionali, con rivalutazione, interessi legali e moratori e risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. La resistente si è costituita; l'azienda sanitaria indicata in epigrafe non si è costituita. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 30 luglio 2025 con cui essa ha rinunciato, sostanzialmente, alla decisione della controversia per sopravvenuta perdita di interesse. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di revisione dei prezzi, né sono state decise le domande di accertamento, pagamento e risarcimento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica funzione decisoria.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure e delle domande formulate.
- Quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura della definizione processuale.
Come è indicizzato
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