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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26236/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/07/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Locri che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla PG in relazione all'art. 512-bis c.p. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge e per manifesta illogicità della motivazione: in particolare contestava che il Tribunale avesse indicato erroneamente una pena di otto anni (mentre la condanna era di 3 anni e 6 mesi), che la durata degli arresti domiciliari (1 anno e 9 mesi), l'assenza di violazioni delle prescrizioni e l'effettiva situazione patrimoniale (liquidazione della società e decesso dell'agevolato Muià Carmelo) avrebbero dovuto escludere qualsiasi misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e logica, confermando che il rigetto dell'appello è fondato sulla valutazione del ruolo del ricorrente nei contesti di criminalità diffusa e sul suo essere punto di riferimento per esponenti di 'ndrangheta, idoneo a favorire la realizzazione di intenti criminosi e a schermare profitti illeciti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Norma penale di riferimento per i fatti per i quali era stata applicata la misura cautelare; nel testo della sentenza è indicata come il reato oggetto del provvedimento cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in quanto disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che tali censure sono ammissibili solo se denunciano violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, non semplici divergenze di valutazione dei fatti.

  • art. 274 c.p.p.

    Citato dal ricorrente come riferimento procedurale; dalla sentenza non emerge una applicazione estensiva diversa da quella di richiamare regole processuali rilevanti per la censura, senza che la Corte ne tragga un vizio tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso (misure straordinarie/procedurali), segnalando che la causa è stata trattata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende quando la inammissibilità è determinata da profili di colpa; applicata per fissare la somma di euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, sent. n. 31553 del 17/05/2017)

    Principio richiamato dalla Corte: in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità, non quando si limiti a proporre una diversa valutazione di merito.

Massime di principio

  • In cassazione avverso misure cautelari è necessario dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione: non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Errori fattuali o divergenze sulla valutazione delle prove non rendono automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione; va provato che la motivazione del giudice è contraddittoria o illogica in modo evidente.
  • Se il giudice di merito ritiene che l'imputato sia inserito in contesti di criminalità organizzata e punto di riferimento per esponenti di 'ndrangheta, ciò può giustificare il mantenimento di esigenze cautelari anche se la misura eseguita non ha registrato violazioni.
  • Quando si impugnano provvedimenti cautelari è utile focalizzarsi su profili giuridici precisi (es. violazione di norme procedurali, errori normativi nell'applicazione della misura, contraddizioni manifeste nella motivazione) piuttosto che su una semplice rivalutazione del merito.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o con colpa processuale può comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), quindi valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso.

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