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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31736/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, dopo averlo assolto da una sola delle condotte distrattive contestate, ha confermato la condanna per bancarotta e truffa, rideterminando solo il trattamento sanzionatorio. Deduce: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del collegio giudicante, con violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali; 2) violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che vi sarebbe stato bis in idem rispetto a una precedente sentenza del Tribunale che aveva già deciso su altre condotte di bancarotta nella medesima procedura concorsuale; 3) violazione dell'art. 157 c.p. per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta prima della sentenza impugnata. La Corte rileva tuttavia che il mutamento del collegio non imponeva rinnovazione automatica, poiché la difesa avrebbe potuto attivarsi per tempo e, nel caso concreto, non aveva chiesto la rinnovazione delle prove dichiarative, avendo anzi consentito all'utilizzabilità dell'attività svolta; che il giudicato precedente riguardava condotte distrattive diverse e autonome rispetto a quelle oggetto del presente procedimento; e che la prescrizione, pur maturata successivamente, non era comunque rilevabile in cassazione in presenza di ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte respinge come manifestamente infondati tutti e tre i motivi: il primo per mancata tempestiva richiesta di rinnovazione e per il consenso alla utilizzazione delle prove già assunte; il secondo perché il precedente giudicato riguardava condotte bancarottiere diverse e distinte, sicché non opera l'art. 649 c.p.p.; il terzo perché la prescrizione è maturata solo dopo la sentenza impugnata e, comunque, non è rilevabile in sede di legittimità quando il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La sentenza indica che la condanna di merito è stata confermata anche per il reato di truffa, ma non sviluppa ulteriori profili interpretativi della norma.

  • art. 216 R.D. 267/1942

    La decisione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta in relazione a distinte condotte distrattive riferite alla medesima procedura concorsuale.

  • art. 649 c.p.p.

    Il divieto di un nuovo giudizio opera solo rispetto al medesimo fatto già definitivamente giudicato; non impedisce di procedere per condotte di bancarotta diverse e autonome, pur se riferite alla stessa procedura fallimentare.

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione è calcolata dal tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione; tuttavia la sua maturazione successiva alla sentenza impugnata non può essere utilmente rilevata in cassazione se il ricorso è inammissibile.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del collegio giudicante non determina automaticamente nullità della decisione: la difesa deve attivarsi tempestivamente per chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative, senza poter rimanere inattiva e poi eccepire il vizio.
  • Il principio del ne bis in idem non opera quando il nuovo processo riguarda condotte autonome e distinte rispetto a quelle già definitivamente giudicate, anche se inserite nella medesima procedura concorsuale o nello stesso contesto fattuale generale.
  • In materia di prescrizione, il termine va calcolato considerando il tempus commissi delicti e le eventuali sospensioni; ma la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause estintive del reato maturate successivamente alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaTruffaPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleReati fallimentariDelitti contro il patrimonio
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

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