Cassazione Civile, Ordinanza n. 33387/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha escluso la necessità di provvedere sulle spese. Ha inoltre precisato che non era dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di alcuni debitori e dei loro familiari. La banca chiedeva che fossero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., diversi atti dispositivi: una vendita di un immobile con pertinenze dal debitore alla moglie e ai figli; la costituzione di un fondo patrimoniale sugli stessi beni; il conferimento in proprietà di quote immobiliari a una società familiare senza corrispettivo; e la costituzione di un fondo patrimoniale su beni della moglie. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai difensori; la banca resistente aderiva con sottoscrizione del proprio difensore.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a fondamento della domanda revocatoria volta a dichiarare inefficaci verso il creditore gli atti dispositivi compiuti dai debitori.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 376 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che l'estinzione del giudizio di cassazione non comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione rinuncia validamente al ricorso e la rinuncia è accettata/sottoscritta dalla controparte costituita, il giudizio di legittimità si estingue.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non richiede una decisione sul merito e può escludere la regolazione delle spese ove non occorra provvedervi in relazione alla vicenda processuale concreta.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, perché tale esito non è assimilabile a quelli espressamente previsti dalla norma.
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