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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33387/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha escluso la necessità di provvedere sulle spese. Ha inoltre precisato che non era dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di alcuni debitori e dei loro familiari. La banca chiedeva che fossero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., diversi atti dispositivi: una vendita di un immobile con pertinenze dal debitore alla moglie e ai figli; la costituzione di un fondo patrimoniale sugli stessi beni; il conferimento in proprietà di quote immobiliari a una società familiare senza corrispettivo; e la costituzione di un fondo patrimoniale su beni della moglie. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai difensori; la banca resistente aderiva con sottoscrizione del proprio difensore.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda revocatoria volta a dichiarare inefficaci verso il creditore gli atti dispositivi compiuti dai debitori.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che l'estinzione del giudizio di cassazione non comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione rinuncia validamente al ricorso e la rinuncia è accettata/sottoscritta dalla controparte costituita, il giudizio di legittimità si estingue.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non richiede una decisione sul merito e può escludere la regolazione delle spese ove non occorra provvedervi in relazione alla vicenda processuale concreta.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, perché tale esito non è assimilabile a quelli espressamente previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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