Sentenza del 20/05/2016 n. 10478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione annuale rettificativa a proprio favore, chiedendo il rimborso di Lire 26.339.000 versate in eccedenza per imposta sostitutiva sui titoli industriali, poiché aveva applicato l'aliquota dello 0,25% anziché quella agevolata dello 0,10% prevista dalla legge. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva ottenuto accoglimento dalla Commissione tributaria provinciale e regionale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la possibilità di presentare, all'epoca, una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, sia il riconoscimento automatico del credito in assenza della documentazione necessaria a provarlo.
La decisione
La Corte ha respinto la prima censura dell'Agenzia, stabilendo che, prima dell'introduzione della disciplina del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era ammessa senza specifici limiti temporali, salvo decadenze già maturate o esaurimento del rapporto tributario. Ha invece accolto la seconda censura: la mancata rettifica della dichiarazione entro i termini di accertamento non consolida automaticamente il credito indicato né crea definitivamente il diritto al rimborso. Il contribuente deve provare l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento e l'Amministrazione può contestare la sussistenza del proprio debito in sede di rimborso. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per verificare nel merito la documentazione comprovante il credito e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 77 del 1983, art. 9
aliquota agevolata dello 0,10%
Prevedeva l'aliquota agevolata applicabile al caso, la cui erronea mancata applicazione aveva generato la richiesta di rimborso.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
a decorrere dal 1 gennaio 2002 ha introdotto l'onere di presentazione tempestiva ... di una dichiarazione integrativa anche per l'ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto
Ha introdotto termini specifici per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, ma tali limiti non erano applicabili alla dichiarazione oggetto della controversia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8
stabiliva un termine per la presentazione della dichiarazione integrativa valevole soltanto in caso di rettifica "a favore del fisco"
Prima della nuova disciplina, la dichiarazione integrativa a danno del contribuente era soggetta a termine, mentre quella a favore del contribuente era generalmente emendabile, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
pone a carico del contribuente, che assume di avere versato una somma superiore al dovuto, l'onere di dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento
Disciplina la procedura di rimborso e impone al contribuente di dimostrare concretamente l'indebito versamento e l'entità del credito richiesto.
Codice civile, art. 2697
Applica la regola generale dell'onere della prova: chi pretende un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre la parte che contesta può provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Massime di principio
- La mancata rettifica di una dichiarazione da parte dell'Amministrazione entro i termini di accertamento non rende automaticamente incontestabile un credito esposto dal contribuente.
- In una richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare sia l'effettivo versamento sia l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo tributario.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare maggiori imposte non le impedisce di contestare, in sede di rimborso, l'esistenza del proprio debito verso il contribuente.
- La disciplina applicabile alla dichiarazione integrativa dipende dalla normativa vigente al momento della presentazione: per i periodi anteriori alla nuova disciplina, le dichiarazioni a favore del contribuente potevano essere emendate più ampiamente, salvo decadenze o esaurimento del rapporto.
- L'esposizione di un credito nella dichiarazione costituisce un elemento da valutare nella procedura di rimborso, ma non sostituisce la prova documentale richiesta dalla legge.
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