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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17900/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 27/11/2024 che aveva respinto il riesame volto a revocare il sequestro preventivo della somma di €218.820,00 disposta nell'ambito dell'indagine per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il motivo unico dedotto sosteneva la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice del riesame in relazione al fumus commissi delicti: i giudici avrebbero reso argomentazioni incongruenti sullo stato di occultamento delle somme, sulla mancata giustificazione dei redditi e sul rilievo del procedimento pendente presso la Procura di La Spezia per i reati di cui all'art. 416 c.p. e art. 8 d.lgs. 74/2000, alternando l'indicazione della provenienza dalle indagini in corso con ipotesi di reati diversi dall'associazione, e dunque secondo i ricorrenti rendendo la motivazione illogica e insufficiente a giustificare il sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, sia consentito il sindacato di legittimità solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che le censure relative a illogicità o contraddittorietà della motivazione debbano essere formulate con lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; inoltre la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non fosse assente o meramente apparente, avendo il giudice del riesame indicato elementi concreti (modalità del rinvenimento, getto della somma dalla finestra, mancata giustificazione della provenienza, rinvenimento di un apparecchio conta-soldi e la pendenza di indagine a La Spezia) idonei a fondare il fumus dei reati contro il patrimonio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Il possesso di rilevanti somme di denaro non giustificate, considerando luogo e modalità di occultamento, può costituire indizio (fumus) di provenienza illecita riconducibile alla ricettazione.

  • art. 416 c.p. (associazione a delinquere)

    La pendenza di indagini per associazione a delinquere può essere considerata come elemento indiziario sulla possibile provenienza illecita di somme, purché il tipo di reato presupposto sia almeno individuato nella sua tipologia.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento a reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000; la pendenza di accertamenti per tali reati è valutata dal giudice come possibile indice della provenienza illecita di denaro.

  • art. 325 c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato ai motivi di violazione di legge; la Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto non qualificate come vizio di legge.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    La deduzione di illogicità o contraddittorietà della motivazione è un motivo specifico di impugnazione in Cassazione che deve essere formulato autonomamente; non può essere surrettiziamente evocato in motivi che prospettano solo vizi di diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali la Cassazione verifica principalmente vizi di legge (art. 325 c.p.p.); le contestazioni di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere dedotte con il preciso motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., altrimenti risultano inammissibili.
  • Per giustificare il sequestro di ingenti somme di denaro il giudice puo' fondarsi su indici quali: modalità di occultamento, impossibilità di fornire plausibile spiegazione della provenienza, strumenti per la gestione del contante (es. conta-soldi), nonché la pendenza di indagini per reati presupposti; non è necessario ricostruire integralmente il reato presupposto, ma va almeno indicata la sua tipologia.
  • La mera percezione di incongruenze o di possibili alternative nella motivazione non è sufficiente in Cassazione se la motivazione non è del tutto assente o meramente apparente; per essere efficace la censura deve dimostrare che il vizio raggiunge la soglia di radicale carenza argomentativa.
  • Chi propone ricorso in Cassazione su questioni di motivazione deve formulare chiaramente il motivo ex art. 606 c.p.p. lett. e) quando denuncia illogicità o contraddittorietà, altrimenti il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità il giudice può condannare alle spese e disporre, equitativamente, il versamento alla Cassa delle Ammende se non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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