Sentenza n. 8108/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento (i) della delibera ANAC n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Procedimento di revoca dell'autorizzazione alla qualità di Amministratore della SOA Unisoa S.p.A. dell'avv.-OMISSIS-”, trasmessa in data 19 gennaio 2023; (ii) della nota ANAC p-OMISSIS-relativa alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell''avv. -OMISSIS-e alla contestazione degli addebiti; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall''odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC di revoca dell'autorizzazione alla qualità di amministratore di una SOA, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera ANAC con cui gli è stata revocata l'autorizzazione alla qualità di amministratore della SOA, nonché la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del legale rappresentante della SOA, già incaricata di rilasciare e rinnovare attestazioni in favore di un operatore economico, a riunioni con la stazione appaltante, in qualità di delegato del mandatario di un raggruppamento temporaneo aggiudicatario. Sono stati dedotti: tardività dell'esercizio del potere sanzionatorio, per asserito superamento del limite complessivo di 45 giorni previsto per le sospensioni del procedimento dall'art. 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio ANAC; lesione del contraddittorio, per la mancata audizione dinanzi al Consiglio dell'Autorità e per la mancata trasmissione o valutazione di parte del materiale istruttorio; insussistenza della violazione del requisito di indipendenza della SOA, poiché l'attività sarebbe consistita in una delega riconducibile alle imprese mandanti e principalmente riferita alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza di colpa grave e sproporzione della misura. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto alla durata del procedimento, ha interpretato l'art. 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio ANAC nel senso che il limite di 45 giorni opera per ciascuna autonoma causa di sospensione prevista dal comma 1, e non come tetto unitario riferito alla somma di tutte le sospensioni. La medesima soglia si applica anche alla sospensione prevista dal comma 3 per l'acquisizione di documenti da altre amministrazioni, in assenza di un termine specifico, per effetto del principio di temporizzazione dell'azione amministrativa. Nel caso concreto, la prima sospensione è durata 35 giorni e la seconda 32 giorni, sicché nessuna ha superato il limite applicabile. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché il ricorrente ha potuto presentare difese scritte, partecipare a un'audizione dinanzi all'ufficio istruttore e usufruire di un ulteriore termine di trenta giorni per controdedurre; la mancata audizione dinanzi al Consiglio non è invalidante in assenza dell'indicazione di elementi ulteriori e decisivi che sarebbero stati introdotti oralmente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto incompatibile con il requisito di indipendenza della SOA l'assunzione, da parte del suo legale rappresentante, della delega a rappresentare e interlocuire con la stazione appaltante nell'interesse di un operatore economico attestato dalla stessa SOA. La delega determina un avvicinamento di posizione tra organismo attestatore e soggetto attestato, incompatibile con la necessaria distanza e neutralità, anche se le riunioni fossero state limitate alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. La genesi interna della designazione e il coinvolgimento delle imprese mandanti sono irrilevanti, poiché conta il ruolo obiettivo di rappresentanza assunto nell'interesse dell'operatore attestato. La situazione era almeno potenzialmente idonea a compromettere l'indipendenza e imponeva quanto meno la tempestiva comunicazione all'ANAC. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o travisamento, poiché l'Autorità aveva esaminato le difese, svolto l'audizione, acquisito chiarimenti dalla stazione appaltante e motivato in modo non illogico la compromissione dell'indipendenza e l'obbligo informativo. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza del requisito dell'ingiustizia del danno, essendo stata accertata la legittimità dell'operato dell'ANAC. Spese compensate per la peculiarità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, Regolamento sanzionatorio ANAC, approvato con Delibera ANAC n. 920 del 16 ottobre 2019
la sospensione del procedimento “opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi” di cui al comma 1 e la durata complessiva “non può eccedere i 45 giorni”
Il limite di 45 giorni si riferisce a ciascuna autonoma causa di sospensione prevista dal comma 1 e non alla sommatoria di tutte le sospensioni del procedimento.
art. 16, comma 3, Regolamento sanzionatorio ANAC, approvato con Delibera ANAC n. 920 del 16 ottobre 2019
La sospensione per acquisizione di documenti da altre amministrazioni, pur priva di un termine espresso, è soggetta al limite di 45 giorni per ciascuna causa sospensiva, ricavato dalla disciplina speciale e dal principio di temporizzazione dell'azione amministrativa.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
la sospensione del termine procedimentale “una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni”
La diversa formulazione della disposizione, riferita a una fattispecie sospensiva unitaria, conferma in via sistematica che l'art. 16 del Regolamento ANAC configura una pluralità di cause sospensive autonome.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio disciplinato dall'art. 16 del Regolamento sanzionatorio ANAC, il limite di 45 giorni per la sospensione opera per ciascuna autonoma causa sospensiva prevista dalla disposizione, non come limite unitario alla sommatoria di tutte le sospensioni attivate nel procedimento.
- La sospensione del procedimento sanzionatorio ANAC disposta per acquisire documenti da altre amministrazioni, anche in assenza di un termine espresso, non può protrarsi indefinitamente ed è soggetta al limite di 45 giorni per ciascuna causa sospensiva, in applicazione del principio di temporizzazione dell'azione amministrativa.
- La mancata audizione dell'incolpato davanti all'organo deliberante non determina autonomamente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio quando l'interessato abbia potuto presentare difese scritte, partecipare all'audizione davanti all'ufficio istruttore e controdedurre, senza indicare quali elementi ulteriori e decisivi avrebbe introdotto davanti all'organo deliberante.
- È incompatibile con il requisito di indipendenza e neutralità di una SOA che il suo legale rappresentante assuma, mediante delega, la rappresentanza o l'interlocuzione con la stazione appaltante nell'interesse di un operatore economico attestato dalla stessa SOA, anche quando l'attività sia riferita soltanto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.
- Ai fini dell'obbligo di comunicazione all'ANAC, rileva il ruolo obiettivo di rappresentanza assunto dal rappresentante della SOA nell'interesse dell'operatore attestato, non la provenienza interna della designazione né la circostanza che l'iniziativa sia stata promossa dalle imprese mandanti del raggruppamento.
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