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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11007/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento emessa per IRAP e IVA relative all'anno 2004, fondata su una cartella di pagamento precedente. Il contribuente aveva impugnato cartella e intimazione; la CTR del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella, perché eseguita a mezzo posta con consegna al portiere senza l'invio della successiva raccomandata informativa al destinatario, e aveva quindi dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 331 c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe rilevato la mancata impugnazione della sentenza di primo grado anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, già parte del giudizio di primo grado, e non avrebbe disposto l'integrazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 36, comma 2-quater, d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008, 7 l. 890/1982 e 60 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto nulla la notifica della cartella, nonostante la notifica fosse stata eseguita ai sensi della disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante raccomandata presso la residenza del contribuente con consegna al portiere. Nel corso del giudizio di legittimità è poi intervenuta la definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) e la Corte ha applicato lo ius superveniens relativo all'estinzione dei giudizi, ravvisando i presupposti per dichiarare estinto il processo.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha ritenuto applicabile lo ius superveniens introdotto dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 in materia di estinzione dei giudizi per definizione agevolata. Richiamata la pendenza della domanda di definizione agevolata e la documentazione depositata, ha revocato l'ordinanza interlocutoria di sospensione e dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte anticipataria. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, proprio perché il giudizio è stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di una parte rimasta pretermessa; la Corte però non si pronuncia nel merito del motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    parametro del primo motivo di ricorso, dedotto come nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio processuale in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del secondo motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sulle notificazioni della cartella di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come disciplina speciale delle notifiche della cartella di pagamento, ritenuta dalla ricorrente prevalente sulla disciplina generale; il motivo mirava a negare la nullità della notifica eseguita al portiere.

  • art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008

    richiamato dalla CTR e dalla ricorrente come norma che incide sulle modalità della notifica a mezzo posta.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    richiamato per la disciplina della notificazione postale e dell'avviso informativo al destinatario quando il plico sia consegnato a persona diversa.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale disciplina delle notificazioni in materia tributaria, come modificata dal d.l. n. 223/2006.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione"

    la Corte richiama la norma sulla definizione agevolata e, in combinazione con lo ius superveniens successivo, la considera presupposto per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025

    norma di interpretazione autentica applicata dalla Corte: ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e l'estinzione è dichiarata d'ufficio sulla base della documentazione prevista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una disciplina di interpretazione autentica che consente l'estinzione del processo per adesione a definizione agevolata, il giudice deve applicare lo ius superveniens e dichiarare l'estinzione se risultano depositati gli atti e i pagamenti richiesti dalla nuova disciplina.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi, la verifica del perfezionamento va compiuta sulla base della documentazione prevista dalla legge e, secondo la disciplina interpretativa sopravvenuta richiamata dalla Corte, il perfezionamento si realizza con il pagamento della prima o unica rata.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e comporta che le spese restino a carico della parte anticipataria, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Se viene dichiarata l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni sulla validità della notificazione della cartella o sulla necessità di integrare il contraddittorio restano assorbite e non vengono decise nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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