Sentenza n. 943/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 500 euro per gli anni scolastici compresi nel periodo 2023-2024. Deduceva la mancata esecuzione spontanea del titolo giudiziale. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere messo a disposizione un'apposita procedura online per l'attivazione del voucher da parte dei beneficiari di sentenze favorevoli, ritenendo così adempiuto l'obbligo e gravando sulla ricorrente l'onere di dimostrare l'infruttuoso utilizzo della procedura.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento ministeriale: la procedura online indicata dal Ministero, avente carattere meramente interno e non prevista dalla legge, non costituisce né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né misura satisfattoria dell'obbligo giudizialmente accertato. L'adempimento richiede il rilascio effettivo della Carta elettronica con l'accredito dell'importo esatto di 500 euro. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, il compito è stato affidato a un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. È stata invece respinta la domanda di applicazione dell'astreinte, poiché le condizioni della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono state ritenute ragioni ostative concrete, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in 339 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sussiste l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione solo previa verifica concreta dei relativi presupposti e dell'assenza di ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non opera automaticamente: il giudice deve considerare le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici, potendo negare la sanzione o graduarne l'importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari verificate dal giudice per l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di costituzione imposto dal titolo giudiziale.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Sono richiamati quali disposizioni relative alle modalità e funzionalità della Carta elettronica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione adempie soltanto mediante l'esecuzione concreta e integrale del comando giudiziale; una procedura interna predisposta per agevolare le richieste degli interessati non può sostituire la prestazione dovuta né essere imposta come condizione di procedibilità, se non è prevista dal titolo o dalla legge.
- Quando il titolo giudiziale ordina il rilascio di una carta elettronica con l'accredito di una somma determinata, l'adempimento richiede sia l'effettiva attivazione della carta sia l'accredito dell'importo esatto indicato nella pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza, accertato l'inadempimento, può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative, comprese le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
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