Ordinanza n. 3626/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione del Consiglio Regionale del Lazio - Direzione Segreteria Generale - n. A00187 del 25 marzo 2026, comunicata in data 26 marzo 2026 mediante pubblicazione sul portale istituzionale, nella parte in cui il Consiglio Regionale del Lazio “VISTO, in particolare, il verbale di verifica ispettorato tecnico medico legale su visita per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato del 7 gennaio 2026 relativo al candidato identificato con il cod. CRL 957; PRESO ATTO dell'esito del giudizio conclusivo ivi riportato secondo cui non sussiste lo stato invalidante ai fine del citato collocamento” ha ritenuto “di non dover procedere all'assunzione dell'unità di personale identificata con il cod. CRL 957 nell'area degli Operatori Esperti risultati idonei nella procedura per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della legge 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della legge 68/1999 presso datori di lavoro pubblici" ha di fatto disposto l'esclusione della sig.ra Cubeddu dalla procedura finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità di personale nell'Area degli Operatori Esperti, profilo “Operatore Informatico”, riservata alle persone con disabilità ai sensi della l. n. 68/1999; - del provvedimento, se esistente, di estremi e contenuti ignoti con il quale il Consiglio Regionale del Lazio, ha escluso la sig.ra -OMISSIS- dalla procedura selettiva per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della l. n. 68/1999 e ss. mm. ii. indetta con atto n. G02390 del 25 febbraio 2025; - del verbale dell'Ispettorato Tecnico Medico Legale INPS del 7 gennaio 2026 (prot. INPS.7001.07/01/2026.0004174), nella parte in cui ha ritenuto che per la ricorrente “NON sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato”, attribuendo una percentuale di invalidità pari a “0%”; - ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale della suddetta procedura nonché della graduatoria stessa; - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierna ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS- a essere utilmente inserita nella graduatoria finale e, in ogni caso, ad essere assunta a tempo pieno e indeterminato nell'area degli Operatori Esperti del ruolo del Consiglio Regionale del Lazio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di undici operatori informatici riservata alle persone con disabilità, fondata sull'accertamento medico-legale INPS di insussistenza dello stato invalidante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Consiglio Regionale del Lazio che, richiamando il verbale dell'Ispettorato Tecnico Medico Legale INPS del 7 gennaio 2026, ha ritenuto di non procedere alla sua assunzione poiché non risultava sussistente lo stato invalidante utile al collocamento mirato, con attribuzione di una percentuale di invalidità pari allo 0%. Sono stati inoltre impugnati il verbale medico-legale, l'eventuale provvedimento di esclusione, la graduatoria finale e gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere inserita utilmente in graduatoria e assunta. In via cautelare ha domandato la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato, in questa fase sommaria, la possibile sussistenza di profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviandone l'esame alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, nonostante la sommarietà della fase cautelare, la domanda non fosse assistita dal fumus boni iuris prescritto. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché la pretesa dedotta è stata ritenuta meramente economica e la ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare l'irreparabilità del pregiudizio derivante dal mancato soddisfacimento urgente della pretesa. Nel bilanciamento degli interessi è stato considerato anche che l'amministrazione aveva proceduto all'assunzione di dieci candidati, anziché degli undici previsti. Il TAR ha rinviato alla fase di merito l'approfondimento degli eventuali profili di difetto di giurisdizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 1, comma 1, l. 68/1999
Richiamato quale fondamento della procedura di avviamento al lavoro riservata alle persone con disabilità.
art. 7, comma 1-bis, l. 68/1999
Richiamato quale base della formazione delle graduatorie provinciali per l'avviamento presso datori di lavoro pubblici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- La prospettazione di una pretesa meramente economica, senza allegazione di elementi concreti sull'irreparabilità del pregiudizio, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare.
- Il giudice cautelare può rinviare alla fase di merito l'approfondimento di eventuali questioni di giurisdizione quando, già sulla base della valutazione sommaria propria della cautela, la domanda non risulti comunque assistita dai presupposti cautelari.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, rileva anche la concreta condotta dell'amministrazione e, in particolare, l'entità delle assunzioni già effettuate rispetto ai posti previsti.
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