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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comodataria)

La controversia

La controversia nasce da un comodato di più immobili concessi da più soggetti a una società per l'esercizio dell'attività d'impresa. Uno dei comodanti ha chiesto la restituzione di alcuni beni sostenendo di esserne proprietario esclusivo e di avere validamente receduto dal comodato per sopravvenuto bisogno urgente e impreveduto. La società comodataria ha resistito, sostenendo: che il contratto fosse stato stipulato con più comodanti come parte unica e quindi fosse necessario il contraddittorio anche nei confronti degli altri; che la domanda dell'attore fosse stata illegittimamente mutata in appello, trasformandosi da domanda di restituzione a rivendica o accertamento dei confini, con richiesta riferita a particelle catastali diverse; che l'attore non avesse provato la proprietà esclusiva dei beni; che non sussistessero i presupposti del recesso ex art. 1809 c.c.; che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente anche quanto all'esame delle prove; e che fosse erroneo il rigetto della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento per le spese di manutenzione e ristrutturazione sostenute dalla società sui beni. Ha inoltre sollevato una questione di nullità per asserito vizio di costituzione del collegio d'appello per la presenza di un giudice onorario estensore della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi relativi al corretto esercizio del recesso dal comodato e al rigetto della domanda di arricchimento senza causa, ritenendo che la Corte d'appello non avesse compiuto il necessario giudizio comparativo tra l'interesse del comodante e il pregiudizio del comodatario, soprattutto in presenza della destinazione aziendale dei beni, e che avesse motivato in modo incomprensibile sul rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. In conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi, compresi quelli sul litisconsorzio necessario, sulla mutatio libelli, sulla prova della proprietà esclusiva, sulla motivazione apparente e sul vizio di costituzione del giudice.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indicato come rito/strumento processuale utilizzato per introdurre la domanda nel giudizio di merito.

  • art. 1809 c.c.

    il recesso del comodante prima del termine o prima del bisogno del comodatario è legittimo solo in presenza di un bisogno urgente e impreveduto; il giudizio richiede un bilanciamento tra interessi delle parti e deve essere condotto secondo buona fede.

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per la domanda cautelare di rilascio proposta in corso di causa.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa inammissibilità di nuove allegazioni in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 99, 112, 113 e 115 c.p.c.

    invocati a sostegno delle censure su ultra/extra petizione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio sulla proprietà esclusiva dei beni e sui presupposti delle domande proposte.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme processuali sulle allegazioni e sul thema decidendum.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o incomprensibile; qui la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione incomprensibile del rigetto dell'azione ex art. 2041 c.c.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione generale di arricchimento presuppone impoverimento, arricchimento altrui e nesso causale, indipendentemente dal momento in cui le spese siano state sostenute rispetto al comodato.

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per dedurre un vizio di costituzione del giudice, ma la censura è stata respinta alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • artt. 62-72 d.l. 69/2013

    richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimità della partecipazione del giudice onorario al collegio d'appello; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 106, co. 2, Cost.

    invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente nella stessa questione di legittimità costituzionale.

  • art. 25 Cost.

    invocato dalla ricorrente nella stessa questione di legittimità costituzionale.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per affermare che anche il comodatario deve adempiere e restituire secondo correttezza e buona fede, contenendo il ritardo nel minor tempo possibile.

  • art. 1816 c.c. (codice del 1865)

    richiamato in chiave storica per evidenziare l'evoluzione del potere di recesso del comodante e il ruolo del giudice nel sistema previgente.

Massime di principio

  • Nel comodato a termine, il recesso del comodante ai sensi dell'art. 1809 c.c. non è rimesso a qualsiasi esigenza di riottenere il bene, ma richiede un bisogno sopravvenuto, urgente e impreveduto, da valutarsi in concreto secondo un criterio di equo contemperamento degli interessi delle parti.
  • Il bisogno legittimante il recesso può consistere anche nella necessità del comodante di impiegare il bene in modo più redditizio per far fronte a un deterioramento della propria situazione patrimoniale; non è necessario che si tratti di un bisogno di uso personale o abitativo del bene.
  • Quando il comodato riguarda beni destinati all'esercizio di un'impresa, il giudice deve considerare anche l'impatto del rilascio sull'attività del comodatario e verificare se la restituzione richiesta sia conforme a buona fede.
  • L'obbligo del comodante di "lasciar godere" il comodatario integra un obbligo contrattuale soggetto a correttezza e buona fede; specularmente, anche il comodatario deve comportarsi secondo buona fede nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, evitando sia rifiuti pretestuosi sia ritardi ingiustificati.
  • L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. richiede solo la verifica di impoverimento, arricchimento e nesso causale; è logicamente erroneo negarla sulla sola base del fatto che le spese siano anteriori o estranee al rapporto contrattuale considerato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è scrutinabile la mera rivalutazione del fatto e delle prove, né può essere censurata come vizio processuale una doglianza che in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione istruttoria.
  • La violazione del litisconsorzio necessario va correttamente ancorata alla reale struttura del rapporto sostanziale e all'effettiva interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito; se tale interpretazione non è specificamente censurata, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpingugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàArricchimento senza causaLitisconsorzio necessario

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