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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21815/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo con cessione di tutti i beni, si è doluta del decreto di omologazione con cui il Tribunale, anziché recepire la designazione contenuta nella proposta concordataria, aveva nominato un collegio di liquidatori giudiziali diverso dal soggetto indicato dalla debitrice. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 182 l. fall. e dell'art. 28 l. fall. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, nel concordato con cessione dei beni, la proposta può indicare la persona del liquidatore, e che il tribunale può procedere a una nomina diversa solo in assenza di indicazione del debitore o se il designato non possieda i requisiti di professionalità e indipendenza. Si è inoltre contestata la motivazione del decreto, ritenuta meramente assertiva quanto alla "opportunità" di nominare un collegio di liquidatori, senza alcun vaglio della persona proposta dalla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 182, comma 1, l. fall. nel senso che, nel concordato preventivo con cessione dei beni, la proposta del debitore può contenere una designazione vincolante del liquidatore giudiziale; il tribunale conserva il potere-dovere di controllo sui requisiti di professionalità e indipendenza del designato e, solo se tali requisiti manchino, può procedere a una nomina diversa. Nel caso concreto, il Tribunale di Milano aveva sostituito senza adeguata verifica il soggetto indicato nella proposta, limitandosi a richiamare generiche ragioni di opportunità. Per tale ragione il decreto è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 182 l. fall.

    Nel concordato con cessione dei beni, se la proposta non dispone diversamente il tribunale nomina il liquidatore, ma la proposta del debitore può indicare il nominativo del liquidatore; tale designazione è vincolante salvo verifica negativa dei requisiti di professionalità e indipendenza. Il tribunale mantiene comunque il potere di controllo e, in caso di carenze, deve nominare altro soggetto.

  • art. 28 l. fall.

    Richiamato quale norma che individua i requisiti del soggetto chiamato a svolgere l'incarico di liquidatore giudiziale.

  • art. 37 l. fall.

    Richiamato, per effetto del rinvio dell'art. 182, comma 2, l. fall., quale disciplina applicabile alla revoca del liquidatore.

  • art. 23 l. fall.

    Richiamato per affermare che la revoca del liquidatore può avvenire solo in presenza di giustificati motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la proposta del debitore può legittimamente contenere la designazione della persona del liquidatore giudiziale; il tribunale non può sostituire liberamente tale scelta con una diversa, perché il proprio potere è in funzione integrativa e di controllo, non meramente discrezionale.
  • La designazione del liquidatore da parte del debitore assume efficacia vincolante per il tribunale se il soggetto indicato è in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza richiesti dalla legge; solo l'esito negativo di tale verifica legittima una nomina diversa.
  • Occorre distinguere tra il potere di nomina del liquidatore, che resta formalmente del tribunale con il decreto di omologa, e la scelta della persona incaricata, che può essere rimessa alla proposta concordataria entro i limiti legali.
  • La revoca del liquidatore segue la disciplina richiamata dalla legge fallimentare e spetta al tribunale, non al debitore; tuttavia la revoca presuppone la ricorrenza di giustificati motivi.
  • La motivazione del provvedimento che disattenda la designazione del debitore non può limitarsi a formule di mera opportunità, ma deve dare conto del controllo compiuto sui requisiti legali del soggetto proposto.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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