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Sentenza

Sentenza n. 3538/2026 - Milano, Sezione 3

Domande di condanna verso ASST: - a elaborare Progetto Individuale in favore di -OMISSIS- ex L.R. Lombardia n.23/2015; - a farsi carico in modo diretto, con personale titolato, delle prestazioni sanitarie ABA ovvero a rifondere le spese per tale trattamento; - a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente a partire dalla richiesta dell'8.2.2020; - a ratificare il progetto attuato dalla ricorrente unitamente ai soggetti di rete, visto il silenzio-inadempimento di ASST nel periodo antecedente l'avvio della semi-residenzialità; - ad inglobare la nuova esperienza di -OMISSIS-, nel periodo successivo all'avvio della semi-residenzialità, come parte integrante del percorso di vita, concentrando la parte sanitaria sulla supervisione ABA o in subordine mediante altra metodica equivalente, estesa anche agli operatori della residenza, mediate personale formato, fornito da ASST ovvero con assunzione da parte di quest'ultima dei relativi oneri; - ad ottenere il rimborso, in favore della parte ricorrente, del costo delle terapie ABA ad oggi sostenute in € 15.038,70 o nell'importo diverso che dovesse risultare e in quelle da sostenersi fino all'adozione del Progetto Individuale, oltre interessi legali dall' 08.02.2020 o da altra data ritenuta di giustizia sino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202300792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego e inerzia dell’ASST rispetto alla richiesta di presa in carico, predisposizione del progetto individualizzato, erogazione o rimborso della terapia ABA e continuità del trattamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assistita sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha riproposto il giudizio dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo l’accertamento del diritto alla cura e la condanna dell’ASST alla predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato ai sensi della normativa lombarda, all’erogazione diretta della terapia ABA o al rimborso dei relativi costi, nonché al rimborso delle spese già sostenute. L’ASST ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza spettasse all’ATS o al Comune, e ha contestato la riconducibilità della terapia ABA alle prestazioni dovute agli adulti con disturbo dello spettro autistico, oltre alla prova del nesso causale e dell’avvenuto pagamento delle spese. La ricorrente ha dedotto il diritto alla presa in carico sanitaria, alla continuità terapeutica e all’inclusione della metodica ABA nel progetto individualizzato, evidenziando i miglioramenti conseguiti e la necessità di non interrompere il trattamento al raggiungimento della maggiore età.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, qualificandola come contestazione della titolarità sostanziale del rapporto e non come questione di legittimazione processuale. Ha ritenuto che le ASST siano gli enti competenti a gestire i rapporti con utenti e pazienti, valutare i bisogni assistenziali ed erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, compresi i servizi territoriali per le persone con disabilità. Il Collegio ha qualificato l’ABA come prestazione sanitaria, o comunque come intervento con componente sanitaria rientrante nei LEA. Ha escluso che l’assenza di linee guida specifiche per adulti o di studi conclusivi sull’efficacia del metodo impedisca l’erogazione della terapia, rilevando che non è stata dimostrata l’inefficacia e che la documentazione prodotta evidenziava un miglioramento delle condizioni della beneficiaria in concomitanza con il trattamento. Ha tuttavia precisato che l’inclusione dell’ABA nei LEA non attribuisce automaticamente il diritto alla metodica nella misura richiesta dal privato, spettando all’amministrazione sanitaria individuare, nell’ambito del progetto individualizzato e della discrezionalità tecnica, il trattamento più appropriato, anche equivalente. Il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione: l’ASST è stata ordinata a definire e attuare, d’intesa con la famiglia, un progetto individualizzato mediante ABA o intervento domiciliare equivalente; è stata condannata a rimborsare le spese della terapia sostenute dall’8 febbraio 2020, purché rendicontate e approvate dal Giudice Tutelare; sono state respinte o comunque non accolte nella specifica estensione richiesta le ulteriori pretese non recepite nel dispositivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’ASST per euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 23/2015

    La Regione garantisce l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ... Assicura la presa in carico della persona, garantendo la continuità delle cure erogate e, per quanto possibile nel suo contesto di vita.

    La Regione assicura i LEA e la presa in carico della persona, nel quadro dell’organizzazione sanitaria regionale.

  • art. 6, comma 2, l.r. Lombardia n. 23/2015

    Attribuisce alle ATS la garanzia territoriale dei LEA e degli eventuali livelli ulteriori regionali, nell’ambito del sistema integrato con le ASST.

  • art. 7, comma 3, l.r. Lombardia n. 23/2015

    le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico ... e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni

    Le ASST devono coinvolgere famiglia, reti sociali ed enti del terzo settore nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni.

  • art. 14 l. n. 328/2000

    Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili ... i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale

    Il progetto individuale per la persona con disabilità è predisposto dagli enti competenti mediante il necessario raccordo tra componente sociale e sanitaria.

  • l. n. 134/2015

    Inserisce lo spettro dell’autismo nei LEA e pone a carico delle aziende sanitarie territorialmente competenti le prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche.

  • art. 54 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Prevede prevenzione, cura, riabilitazione, sostegno e assistenza per le persone autistiche o con disabilità complessa e per le loro famiglie.

  • art. 1, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 502/1992

    Il metodo ABA non può essere escluso dalle prestazioni a carico del SSN come trattamento controverso quando non ne sia dimostrata l’inefficacia.

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 62/2024

    la persona con disabilità è titolare del progetto di vita ... il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli

    Il progetto di vita deve essere costruito con il coinvolgimento della persona e garantire continuità e sostenibilità nel tempo degli interventi e delle prestazioni.

  • art. 32 Cost.

    Garantisce il diritto alla salute e alle cure anche alle persone adulte con disturbo dello spettro autistico.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento nei termini indicati dal provvedimento.

Massime di principio

  • Nel sistema sanitario lombardo, l’ASST è legittimata passivamente e titolare del rapporto sostanziale quando la domanda riguarda la valutazione dei bisogni assistenziali, la presa in carico e l’erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie territoriali, anche se altre amministrazioni partecipano alla predisposizione del progetto individuale.
  • La terapia ABA rientra tra gli interventi sanitari o con componente sanitaria riconducibili ai LEA per le persone con disturbo dello spettro autistico; la sua erogazione non può essere negata agli adulti per il solo fatto che manchino linee guida specifiche o studi conclusivi sulla popolazione adulta, salvo che ne sia dimostrata l’inefficacia.
  • L’inclusione di una metodica terapeutica nei LEA non attribuisce automaticamente il diritto del paziente a riceverla nella misura, con le modalità o dagli operatori indicati dal privato: l’amministrazione sanitaria conserva una discrezionalità tecnica nella scelta del trattamento più appropriato, anche mediante una metodica equivalente, ma deve esercitarla mediante una concreta valutazione individualizzata e non può ometterla.
  • La maggiore età non giustifica, di per sé, l’interruzione di un trattamento terapeutico efficace iniziato in età minore, quando la patologia è cronica e la documentazione disponibile evidenzia benefici concreti e continuità del bisogno assistenziale.
  • Le spese sostenute privatamente per prestazioni sanitarie dovute possono essere rimborsate dalla pubblica amministrazione dalla costituzione in mora, purché risultino effettivamente sostenute, regolarmente rendicontate e autorizzate dal Giudice Tutelare quando la persona beneficiaria è sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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