Sentenza del 22/04/2015 n. 8184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato un avviso di accertamento TARSU per denuncia infedele delle superfici. Il Comune ha sostenuto, tra l'altro, che l'atto contenesse sufficienti indicazioni sulle aree, sulle superfici, sulle tariffe e sui periodi d'imposta, e che spettasse alla contribuente dimostrare l'esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla presunta applicazione di tariffe TARSU diverse per le varie aree dell'immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune per difetto di autosufficienza e lo ha comunque ritenuto infondato, affermando che nel processo tributario è sufficiente anche la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado, purché la controversia venga devoluta al giudice superiore. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo apodittica la motivazione della CTR sul difetto di motivazione dell'avviso e affermando che spettava alla contribuente provare la delimitazione e le condizioni delle aree escluse o esenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione assorbita e perché la società era risultata vittoriosa nel giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le argomentazioni già formulate in primo grado, purché consenta il riesame dei punti della decisione contestati.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, salvo le specifiche esclusioni o esenzioni previste.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
"gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera"
L'avviso TARSU deve indicare gli elementi essenziali dell'accertamento e le ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono. La motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi concretamente.
Art. 2697 c.c.
Chi invoca l'esclusione o l'esenzione dalla TARSU per determinate superfici deve provare i fatti che ne costituiscono il presupposto.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve fondare la decisione sulle prove dedotte dalle parti; nel caso concreto, la prova delle aree produttive di rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti gravava sulla contribuente.
Massime di principio
- Un avviso tributario è adeguatamente motivato quando identifica chiaramente il contribuente, l'immobile, le superfici o categorie interessate, i periodi d'imposta, le tariffe applicate e il maggior tributo richiesto, permettendo una difesa effettiva.
- La valutazione della sufficienza della motivazione spetta normalmente al giudice di merito, ma deve essere razionale, specifica e coerente con il contenuto effettivo dell'avviso; una motivazione apodittica può essere censurata in Cassazione.
- Le aree escluse dalla tassazione perché destinate alla produzione di rifiuti speciali o perché oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti devono essere adeguatamente delimitate e documentate dal contribuente.
- L'onere della prova delle esenzioni, riduzioni o esclusioni dal tributo ricade, di regola, su chi le invoca; non è sufficiente una contestazione generica dell'accertamento.
- Nel processo tributario l'appello non richiede necessariamente argomentazioni nuove: la riproposizione delle tesi già sostenute può essere valida se mira al riesame dei punti della sentenza sfavorevoli all'appellante.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del ricorrente: il giudice di rinvio deve riesaminare nel merito la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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