Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14784/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento del 18.07.2025, numero protocollo -OMISSIS- avente ad oggetto “Reiezione istanza di Condono prot. -OMISSIS- -Abuso in -OMISSIS-”; - del preavviso di rigetto Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, n. 84217 del 14.04.2025, relativa all'istanza di condono prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di definizione di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1987, preceduto da preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio, deducendo: violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del legittimo affidamento e formazione del silenzio-assenso per il decorso di oltre trentotto anni dalla presentazione dell’istanza; erronea considerazione dell’assenza di un titolo legittimante il godimento del suolo, nonostante la titolarità di una concessione demaniale marittima più volte prorogata; illegittimità del diniego per violazione della l. 47/1985 e, infine, domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e curriculari asseritamente subiti a causa dell’interruzione dell’attività e del sequestro penale dello stabilimento. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse, in ragione della cessazione della concessione dal 1° gennaio 2025, e ha sostenuto nel merito che il diniego fosse vincolato, che il silenzio-assenso non si fosse formato in assenza dei presupposti sostanziali e che le opere insistessero su area gravata da vincoli paesaggistici e prive delle autorizzazioni dell’autorità marittima.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando sia la presenza della domanda risarcitoria, sulla quale il giudice doveva comunque pronunciarsi, sia la persistenza dell’interesse caducatorio, poiché l’eventuale annullamento del diniego avrebbe costituito presupposto per i successivi provvedimenti comunali. Nel merito, ha escluso la formazione del silenzio-assenso: ai sensi dell’art. 35, comma 17, l. 47/1985, il termine biennale, per opere realizzate su area vincolata, decorre dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; nella fattispecie l’area era gravata da vincoli paesaggistici e l’autorità tutoria non era stata neppure interpellata. Ha poi ritenuto legittimo il diniego, fondato anche sull’assenza delle autorizzazioni della Capitaneria di Porto per le innovazioni realizzate. La concessione demaniale, infatti, non è sufficiente da sola a legittimare le opere e le trasformazioni del demanio marittimo, occorrendo uno specifico titolo autorizzativo dell’autorità marittima competente ai sensi dell’art. 55 cod. nav. Tale mancanza costituisce autonoma e sufficiente ragione ostativa al condono. È stato escluso anche un affidamento tutelabile, poiché gli abusi edilizi, in quanto situazioni contra legem, non possono consolidarsi per il mero decorso del tempo. La domanda risarcitoria è stata rigettata per assenza dell’illegittimità del provvedimento e, quindi, del danno ingiusto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 17, l. 47/1985

    la domanda si intende tacitamente accolta decorsi 24 mesi dalla sua presentazione

    Il termine per il silenzio-assenso sul condono, in presenza di opere su area vincolata, decorre dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, non dalla sola presentazione della domanda.

  • art. 32, comma 1, l. 47/1985

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce presupposto per la decorrenza del termine di formazione del silenzio-assenso sul condono relativo a opere realizzate su area vincolata.

  • art. 55 cod. nav.

    Per le opere o innovazioni eseguite sul demanio marittimo non è sufficiente la concessione demaniale; è necessario anche uno specifico titolo autorizzativo dell’autorità marittima competente.

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    Il richiamo alle disposizioni del Codice della navigazione concorre a fondare il diniego in presenza di occupazione o trasformazione del demanio marittimo e di innovazioni prive delle necessarie autorizzazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha presentato osservazioni avverso il preavviso di rigetto; il Comune le ha ritenute infondate.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché, accertata la legittimità del diniego, manca il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa e quindi del danno ingiusto.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio, quando le opere insistono su un’area sottoposta a vincolo, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dall’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il mero decorso del termine dalla presentazione della domanda non è sufficiente se tale autorità non è stata interpellata.
  • La titolarità di una concessione demaniale marittima non legittima, da sola, le opere o innovazioni realizzate sul bene demaniale: è necessario anche lo specifico titolo autorizzativo dell’autorità marittima competente.
  • L’assenza dell’autorizzazione marittima richiesta per le innovazioni realizzate sul demanio costituisce autonoma e sufficiente ragione ostativa al rilascio del condono edilizio.
  • Il mero decorso del tempo non determina un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive o al rilascio del condono, poiché l’abuso edilizio integra una situazione contra legem.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all’impugnazione di un diniego amministrativo presuppone l’illegittimità dell’atto e la conseguente lesione di una posizione giuridica; accertata la legittimità del diniego, manca il danno ingiusto risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaConcessioni demaniali marittimeDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.