Sentenza del 24/02/2015 n. 3658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la dichiarazione della CTR secondo cui il Comune era privo di legittimazione passiva nel giudizio relativo agli avvisi di mora TARSU per gli anni 1998 e 1999. Deduceva, tra l'altro, che il Sindaco fosse l'unico titolare della rappresentanza processuale del Comune, che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, e che il ricorso contro l'avviso di mora potesse essere proposto anche contro il Comune, senza necessità di un litisconsorzio necessario con il concessionario, soprattutto quando si contesta l'omessa notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la legittimazione processuale del dirigente dell'ufficio tributi o del titolare della posizione organizzativa competente. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che non sussistesse un litisconsorzio necessario tra Comune e concessionario della riscossione. Il Comune è legittimato passivamente, anche autonomamente, quando si impugna un avviso di mora per omessa notifica della cartella presupposta, poiché tale vizio incide sulla stessa legittimità della pretesa tributaria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà esaminare nuovamente la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 3
L'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi.
La rappresentanza processuale del Comune nelle controversie tributarie non è necessariamente riservata al Sindaco: può essere esercitata anche dai dirigenti o dai responsabili organizzativi competenti.
D.L. n. 44 del 2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 88 del 2005
La disposizione sulla legittimazione processuale dei dirigenti locali si applica anche ai processi in corso.
La disciplina che abilita i dirigenti dell'ufficio tributi a rappresentare l'ente locale ha efficacia anche nei giudizi già pendenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14 e 19
L'ente titolare del credito tributario può essere convenuto nel giudizio contro l'avviso di mora, anche quando la contestazione riguarda la mancata notifica della cartella di pagamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
La questione relativa alla rimessione della causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio è stata ritenuta non decisiva, poiché nel caso concreto non sussisteva un litisconsorzio necessario.
Codice di procedura civile, artt. 75, 102 e 354
Le norme sulla rappresentanza processuale, sul litisconsorzio necessario e sulla rimessione al primo giudice non imponevano la presenza necessaria congiunta del Comune e del concessionario.
Massime di principio
- Quando si impugna un avviso di mora contestando l'omessa notifica della cartella presupposta, il ricorso può essere rivolto anche contro l'ente impositore, perché il vizio incide sulla validità della pretesa tributaria e non costituisce esclusivamente un vizio dell'attività del concessionario.
- Comune e concessionario della riscossione non sono necessariamente litisconsorti necessari: il giudizio può proseguire con la partecipazione di uno solo, salvo che il giudice ritenga indispensabile ordinare l'integrazione del contraddittorio per specifiche esigenze processuali.
- L'ente impositore può essere legittimato passivamente anche in via esclusiva quando si contesta la mancata notifica dell'atto presupposto.
- Nei giudizi tributari locali, la rappresentanza processuale del Comune può spettare al dirigente dell'ufficio tributi o al responsabile della relativa posizione organizzativa, non soltanto al Sindaco.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente: comporta la riapertura del giudizio davanti al giudice indicato, che dovrà esaminare il merito e le eventuali domande subordinate.
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